Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24033 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 24033

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLONI Giacomo – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13236-2012 proposto da:

S.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

F. S. NITTI N 72, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SACCHI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1286/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/12/2011 R.G.N. 2509/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. DE FELICE ALFONSINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 23/12/2011 la Corte d’Appello di Catanzaro, confermando la sentenza del locale Tribunale in data 1/07/2008, ha rigettato il ricorso di S.L. rivolto a sentir riconoscere i danni subiti per la mancata convocazione per l’assegnazione delle supplenze negli anni scolastici 1998/1999 e successivi e condannare il MIUR alla liquidazione degli stessi in favore dell’appellante.

Lo S. assumeva che la sentenza di prime cure2nel motivare, aveva erroneamente ritenuto non conferita la delega da parte sua agli uffici del Provveditorato affinchè essi attuassero l’accettazione della supplenza ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 59 del 1994, art. 12, comma 12, mentre in realtà, questa era stata espressamente attribuita, senza che ciò sortisse esito alcuno, con conseguente scavalcamento nell’attribuzione degli incarichi di supplenza e con stravolgimento dell’ordine di graduatoria a danno dell’appellante all’interno di essa utilmente collocato.

La Corte d’Appello ha rilevato come di fronte all’eccezione di mancato conferimento di delega a norma del O.M. n. 59 del 1994, art. 12, comma 12, l’appellante non avesse fornito alcuna prova del suo effettivo rilascio all’Ufficio Scolastico, replicando – con una mera tautologia – di non esserne materialmente in possesso per averla consegnata all’Ufficio competente; nè lo stesso aveva dedotto altrimenti la sua mancata presenza alle convocazioni, ai sensi dell’O.M. n. 59 del 1994 condizione imprescindibile per l’affidamento delle supplenze.

La Corte ha ritenuto di non poter colmare la lacuna istruttoria richiedendo l’esibizione della delega all’amministrazione scolastica, non avendo quest’ultima fornito alcun principio di prova in merito, e infine, ha rigettato l’appello attribuendo un chiaro valore probante all’inerzia dell’appellante, durata per ben sedici anni (dal 1988 al 2004), per non essersi attivato nell’accertare il possibile difetto di delega e per non aver ritenuto di dovervi porre rimedio, a beneficio della sua legittima aspirazione all’insegnamento.

Avverso tale decisione S.L. interpone ricorso in Cassazione con un’unica censura, mentre il MIUR resta intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nell’unica censura parte ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nel non avere, il Giudice dell’Appello, dato il giusto peso alla responsabilità dell’amministrazione scolastica per aver omesso il ricorrente dall’elenco dei convocati per l’accettazione delle supplenze, nonostante la sua posizione utile in graduatoria.

Non avendo, pertanto, la responsabilità dell’amministrazione, costituito l’asse portante della breve decisione d’appello, la motivazione avrebbe seguito una traccia argomentativa totalmente contrastante con quanto emerso nell’istruttoria del giudizio di merito.

Il motivo è inammissibile.

L’O.M. n. 59 del 1994, art. 12, rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e temporanee – Modalità di comunicazione e accettazione delle nomine” al comma 12 prevede che “Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia ovvero possono delegare espressamente il provveditore agli studi ai fini dell’accettazione della nomina” e al comma 13, dispone che “La delega al provveditore agli studi deve pervenire all’ufficio scolastico provinciale almeno tre giorni prima della data della convocazione, o comunque in tempo utile per le operazioni di nomina”.

La stessa O.M. art. 12, al successivo comma 14 stabilisce che “Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari e, conseguentemente nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dal successivo comma 15 in caso di mancata accettazione della nomina. Gli aspiranti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la nomina conferita, senza condizioni o riserve. In caso di delega al provveditore agli studi, ai fini dell’accettazione della nomina saranno conferite prima le nomine per supplenza annuale e poi quelle per supplenza temporanea, con riguardo alla posizione in graduatoria degli aspiranti, tenuto conto, altresì, della viciniorità rispetto al domicilio dell’aspirante medesimo, se ubicato nell’ambito della provincia.” Lo stesso art. 12 dell’Ordinanza, al comma 15, contempla infine la sanzione per l’ipotesi della mancata accettazione ovvero dell’accettazione condizionata o con riserva della nomina conferita, disponendo il depennamento dell’interessato dalla graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto dello stesso di ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico.

Come si evince dalla normativa richiamata, dunque, la procedura voluta dal Ministero per l’accettazione delle nomine per supplenze annuali o temporanee, presuppone, nei suoi vari passaggi, una partecipazione attiva dell’interessato collocato utilmente in graduatoria, o personalmente o per il tramite di un soggetto di sua fiducia cui abbia conferito il potere di rappresentanza. L’inerzia è, pertanto, sottoposta alla grave sanzione della decadenza dalla graduatoria. L’ipotesi dell’espressa delega al Provveditore agli studi deve ritenersi ipotesi residuale, e l’Ufficio è altresì tenuto dalla norma regolamentare a rispettare, nel caso di accettazione della nomina su delega, regole rigide che non scompaginino l’ordine della graduatoria degli aspiranti. Anche l’interessato è tuttavia tenuto a partecipare alla procedura in ciascun anno scolastico, in caso di delega all’Ufficio, conferendo la stessa di volta in volta almeno tre giorni prima della data di convocazione, o comunque in tempo utile per le operazioni di nomina, di tal che è del pari escluso che detta delega possa essere conferita una volta per tutte e per una successione di anni scolastici, senza che l’interessato si attivi specificamente nell’ambito delle modalità di accettazione previste dall’ordinanza ministeriale.

La sentenza gravata, pienamente consapevole del percorso tracciato dalla norma regolamentare, fonda la sua decisione su una doppia ratio argomentativa, per non avere lo S. fornito prova alcuna: a) della sua personale risposta alle convocazioni, ovvero del rilascio della delega all’amministrazione scolastica nei sensi di cui all’O.M. n. 59 del 1994; b) delle ragioni della sua inerzia proseguita per ben sedici anni nell’accertare l’eventuale difetto di delega e nel porvi tempestivo rimedio.

Il motivo di censura non si rivela in grado di sovvertire il ragionamento della Corte territoriale sotto nessuno dei due profili indicati: non sotto il primo, in quanto non deduce la circostanza che il ricorrente si fosse presentato personalmente alle convocazioni ma solo che avesse conferito delega all’ufficio scolastico competente, senza, peraltro, fornirne la prova; nè sotto il secondo profilo, non contestando se e per quale motivo per sedici lunghi anni egli non abbia avvertito l’esigenza di verificare la ragione per cui, pur essendo in posizione utile in graduatoria, il proprio atto di delega all’amministrazione scolastica non avesse sortito alcun effetto, o anche perchè, essendo tale atto eventualmente viziato, egli non avesse provveduto a sanarlo.

La doglianza del ricorrente, così come prospettata, si limita unicamente a proporre una rivalutazione nel merito della causa, inibita in sede di giudizio di legittimità.

In definitiva, il motivo è inammissibile e pertanto il ricorso va rigettato.

PQM

 

La Corte dichiarava inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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