Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24033 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 06/09/2021), n.24033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27510-2015 proposto da:

T.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIOVANNI TODARO, VINCENZO CUCCHIARA;

– ricorrente –

contro

E.N. P.A.C.L. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

CONSULENTI DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 199,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA GIANNUZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANILA MARIA CUMBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 555/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/05/2015 R.G.N. 1740/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 27.5.15 la corte d’appello di Palermo ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello avverso la sentenza del tribunale di Sciacca del 2014 con la quale era stata respinta l’opposizione a precetto presentata dal signor T. nei confronti dell’ente in epigrafe.

In particolare, la corte territoriale ha rilevato che l’appellante non aveva notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nonostante la comunicazione rituale della cancelleria della data dell’udienza ed ha ritenuto non dovuta la trasmissione del decreto da parte della cancelleria e non possibile assegnare un nuovo termine all’udienza per una nuova notifica.

Avverso tale sentenza ricorre il sig. T. per un motivo, cui resiste l’Ente con controricorso.

Con unico motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.- violazione dell’art. 111 Cost., art. 6 CEDU e artt. 415, 421 e 291 c.p.c., per non esser stata autorizzata la rinotifica dell’appello.

Il ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nella Sentenza n. 20604 del 30/07/2008 (Rv. 604555 – 01) hanno affermato che, nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro – per identità di “ratio” di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione – sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’opposizione e con essa l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Il principio è stato ribadito più di recente, nella specifica materia del lavoro, da Cass. Sez. L -, Sentenza n. 6159 del 14/03/2018 (Rv. 647533 01), secondo la quale nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio (v. pure Sez. 1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019, Rv. 656274 01).

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono invece i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

 

 

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