Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24032 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21481/2010 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA 5, presso lo studio dell’avvocato ALVITO

MARIA PIA, rappresentato e difeso dall’avvocato LOVELLI Alfredo

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ESSELIBRI SPA, in persona dell’Amministratore Unico legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI Giammaria, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO ABBATE giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2010 del TRIBUNALE di TARANTO, SEZIONE

DISTACCATA di GROTTAGLIE depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Lovelli Alfredo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in P.U.;

udito l’Avvocato Giammaria Camici difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta

alla relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

R.A. ha chiesto venisse accertato il ritiro dal commercio di tutte le copie di un libro di preparazione ai concorsi per la Guardia di Finanza e la condanna della Esselibri Simone S.p.A. al risarcimento dei danni per l’illecito utilizzo della propria immagine.

Con sentenza depositata in data 24 febbraio 2010 il Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Grottaglie – ha quantificato in Euro 500,00 il risarcimento dovuto.

2-11 relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, al ricorso non è applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, quindi, l’art. 366 bis c.p.c., poichè a tal fine occorre avere riguardo non alla data del ricorso introduttivo del giudizio, ma a quella di deposito del provvedimento impugnato, nella specie avvenuto dopo l’abrogazione della normativa citata.

4. – Il primo motivo adduce violazione e omessa ovvero erronea applicazione dll’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 111 Cost.; omessa motivazione circa un profilo controverso e decisivo per il giudizio.

La censura, che risulta priva dei necessari riferimenti all’art. 360 c.p.c., attiene all’asserita omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’avvenuto ritiro dal commercio delle copie invendute del testo. Ma la sentenza impugnata ha testualmente affermato che “all’esito della denunzia venivano ritirate le copie non vendute, pari a 1072 volumi si 1590”.

Il secondo motivo adduce violazione e omessa ovvero erronea applicazione – relativamente all’entità del trattamento risarcitorio liquidato per il danno non patrimoniale – L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 138 e artt. 10, 2036, 1223, 1226 c.c.; insufficiente, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione circa un profilo decisivo della controversia.

Anche questa censura non contiene riferimenti all’art. 360 c.p.c.. Le argomentazioni addotte non dimostrano la violazione, nè la falsa applicazione delle numerose norme indicate, ma si muovono su un piano squisitamente di merito. Il vizio di motivazione ricorre solo allorchè la sentenza ometta di considerare elementi decisivi per la decisione oppure, per la incongruità o contraddittorietà delle argomentazioni, non consenta di individuare la ratio decidendi.

Nella specie, il “merito” della decisione ben può non essere condiviso, ma la ratio decidendi è perfettamente comprensibile.

Il terzo motivo ipotizza violazione e omessa ovvero erronea applicazione – ancora relativamente all’entità del trattamento risarcitorio liquidato per il danno non patrimoniale – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 195, artt. 167 e 23, art. 185 c.p., comma 2, artt. 2069 e 2049 c.c.; omessa motivazione circa un profilo decisivo della controversia.

Il Tribunale ha ritenuto tale capo della domanda del tutto sfornito di prova.

La censura presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate per la precedente.

Gli stessi rilievi sono pertinenti per il quarto motivo, che lamenta violazione ovvero erronea applicazione – in relazione al mancato riconoscimento del trattamento risarei torio del danno patrimoniale – D.Lgs. n. 152 del 2003, art. 132, comma 12, L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158, comma 2, artt. 2056, 1223, 1226 c.c., anche in relazione all’art. 115 c.p.p., comma 2; motivazione insufficiente e contraddittoria circa un profilo decisivo della controversia.

L’ultimo motivo concerne la compensazione parziale delle spese e, quindi, censura un potere discrezionale del giudice di merito, il quale ha fatto leva sulla parziale soccombenza del ricorrente.

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria dal R. ripropongono le sue tesi senza adeguatamente rispondere ai rilievi della relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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