Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24032 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 06/09/2021), n.24032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26970-2015 proposto da:

B.L., in qualità di erede di D.M.E., domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ELEONORA

GEORGIACODIS;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO VERA 32,

presso lo studio dell’avvocato CARMELA PASQUA SARDELLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIANGELA LIUZZO;

– controricorrente –

nonché contro

D.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1496/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 20/05/2015 R.G.N. 8709/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 20.5.15 il tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta dal signor D.M.E. avverso intimazione di pagamento della somma di Euro 5889,90 oltre accessori, già portata da cartella esattoriale, ritenendo l’opposizione tardivamente proposta rispetto alla notifica della cartella presupposta, fatta ritualmente per posta.

Avverso tale sentenza ricorre la signora B., quale erede del contribuente, in contraddittorio con il coerede, rimasto intimato, e con Equitalia, che resiste con controricorso.

Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso di considerare che era stata proposta opposizione all’intimazione di pagamento (e non alla cartella), rispetto alla quale l’opposizione era tempestiva.

Con il secondo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 112, per omessa pronuncia sull’opposizione all’esecuzione contenuta nello stesso atto, ed in particolare sulll’eccezione di prescrizione del credito ivi contenuta.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 617 c.p.c., per avere assorbito ogni altra questione per tardività dell’opposizione, sebbene si lamentasse l’estinzione per prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione, nonché vizio di motivazione per aver trascurato l’assenza di atti interruttivi.

Occorre premettere la ritualità della notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 17.5.2004, ritualmente (v. Cass. n. 6395/14 ed altre conformi).

Ciò detto, deve rilevarsi che il primo motivo, concernente l’intimazione ad adempiere, dve essere rigettato. Infatti, anche ad ammettere che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare l’opposizione agli atti esecutivi come tempestivamente proposta D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5 in relazione alla intimazione di pagamento, comunque la doglianza basata solo sul rilievo che l’intimazione ad adempiere non recasse in allegato anche il titolo esecutivo, pur richiamandolo – è infondata, posto che l’anzidetta allegazione non è richiesta dalla legge a pena di nullità.

Per altro verso, nella specie nessuna violazione del diritto di difesa appare configurabile, essendo stata come detto la cartella -debitamente richiamata nell’intimazione di pagamento – ritualmente notificata.

Quanto ai motivi di ricorso successivi al primo, che in sostanza mirano a far valere la sopravvenuta prescrizione del titolo esecutivo e, dunque, svolgono un’opposizione all’esecuzione, gli stessi sono inammissibili, in quanto, se si tratta di opposizione all’esecuzione, il mezzo di impugnazione è l’appello e non il ricorso per cassazione.

Vero è che, nella specie, il Tribunale di Milano ha qualificato l’azione promossa dalla B. sia come opposizione agli atti esecutivi sia come opposizione all’esecuzione (come si desume da pag. 2 della sentenza impugnata). Tuttavia, qualora vengano contestualmente fatti valere motivi di opposizione all’esecuzione e motivi di opposizione agli atti esecutivi (come avvenuto nel caso di specie), la sentenza resa su tale opposizione, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; pertanto, nel ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. sono inammissibili i motivi relativi ai capi della sentenza che hanno deciso l’opposizione all’esecuzione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006, Rv. 588137 – 01), cioè – nel caso di specie – i motivi successivi al primo (finalizzati come detto a coltivare l’eccepita prescrizione del titolo esecutivo).

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono invece i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di Equitalia, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

 

 

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