Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24031 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33461-2019 proposto da:

VITA INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 16, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE SAUCHELLA;

– ricorrente –

contro

P. COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 26,

presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PROFILI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO CANTILE;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ISERNIA, depositata il 17/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. De Renzis Luisa, che, visti gli

artt. 39,40 e 43 c.p.c., chiede alla Corte di Cassazione di

accogliere l’istanza di regolamento di competenza proposta da Vita

International S.r.l. con la prosecuzione del giudizio iscritto al n.

R.G. 911/2018 e pendente dinanzi al Giudice del Tribunale di Isernia

ai fini della verifica delle condizioni ai sensi degli artt. 40 e

274 c.p.c. per la riunione con il processo iscritto al n. R.G.

902/2019, con liquidazione anche delle spese del giudizio di

legittimità.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Isernia in composizione monocratica ha rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto da Vita International S.r.l. contro P. Costruzioni S.r.l. (per Euro 330.843,20 a titolo di fornitura di barriere di acciaio e legno su cantiere Anas in Sardegna) e ha sospeso il giudizio di opposizione promosso dalla seconda, iscritto al n. 911/18 R.G.A.C., in attesa della definizione di quello pendente tra le stesse parti ed iscritto al n. 902/19 R.G.A.C., di risoluzione contrattuale per inadempimento della Vita International, riassunto dinanzi al medesimo Tribunale dalla P. Costruzioni dopo che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, originariamente adito, si era dichiarato territorialmente incompetente, in costanza di una prima sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio n. 911/18, disposta il 25/02/2019 dal giudice inizialmente designato per la trattazione dell’opposizione al decreto ingiuntivo de quo.

2. Avverso il secondo provvedimento di sospensione Vita International propone regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c., cui P. Costruzioni resiste con controricorso, corredato da memoria.

3. A seguito del deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. La ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 47,274 e 295 c.p.c., per non essere ammissibile il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. qualora i due giudizi connessi – tra i quali sia ravvisato, a torto o a ragione non rileva, un rapporto di pregiudizialità – pendano dinanzi al medesimo ufficio, dovendosi in quel caso seguire la diversa via della rimessione degli atti al capo dell’ufficio ai sensi degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovino i due procedimenti non ne precluda la riunione.

5. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni originariamente sollevate in controricorso – ma significativamente non ribadite in memoria – circa la mancanza di procura speciale, l’inammissibilità della notifica telematica e il difetto di specificità dei motivi, tutte manifestamente infondate per le ragioni indicate a pag. 2 delle conclusioni scritte del pubblico ministero, che questo Collegio condivide e che per brevità devono intendersi qui richiamate.

5.1. Anche il rilievo dell’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un’ordinanza asseritamente confermativa di analogo provvedimento precedente, a suo tempo non impugnato, è infondato, emergendo inequivocabilmente dall’ordinanza impugnata che si tratta di “nuova sospensione” a fronte di “una situazione analoga a quella per la quale il precedente G.I. aveva emesso ordinanza in data 25.2.2019”.

5.2. Non merita infine accoglimento l’ulteriore rilievo di inammissibilità del ricorso – impropriamente veicolato come “controricorso incidentale” – per il fatto che l’originaria istanza di prosecuzione del giudizio ex art. 297 c.p.c. sarebbe stata “inammissibile visto che non era “cessata” la causa che aveva prodotto la sospensione disposta dal Tribunale a febbraio del 2019″, essendo ancora pendente “il giudizio “pregiudiziale”” di risoluzione del contratto. Invero, a prescindere dal tipo di istanza formulata da Vita International, ciò che rileva è il contenuto dell’ordinanza impugnata in questa sede, con la quale il giudice, nonostante il giudizio ritenuto “pregiudicante” fosse stato nelle more riassunto dinanzi al medesimo tribunale della causa “pregiudicata”, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per disporre, come detto, una “nuova sospensione”.

6. Nel merito, il ricorso è fondato.

7. In primo luogo, per consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U, 14060/2004; Cass. 11634/2020, 12999/2019, 4183/2016, 27932/2011), l’art. 295 c.p.c. trova applicazione in ipotesi di pregiudizialità di tipo tecnico-giuridico (relativa cioè alla fattispecie esterna al fatto costitutivo del diritto, che ne integra il presupposto), non anche di tipo logico (relativa al fatto costitutivo del diritto fatto valere, ovvero al rapporto giuridico dal quale nasce l’effetto dedotto in giudizio). Infatti, poichè lo scopo perseguito è evitare il conflitto di giudicati, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. può trovare applicazione solo nel primo caso, mentre nel secondo soccorre la previsione dell’art. 336 c.p.c., comma 2, sul cd. effetto espansivo esterno, ossia il propagarsi degli effetti della riforma o della cassazione al di là della sentenza, agli atti ed ai provvedimenti (ivi comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

7.1. Orbene, applicando i suesposti principi, la fattispecie in esame risulta connotata da pregiudizialità di tipo logico, poichè oggetto del giudizio n. 902/19 R.G.A.C. è lo stesso rapporto giuridico dal quale nasce l’effetto dedotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 911/19 R.G.A.C., sicchè non ricorre la pregiudizialità in senso tecnico-giuridico di cui all’art. 295 c.p.c., caratterizzata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente).

8. Inoltre, poichè entrambi i giudizi de quibus sono ora pendenti davanti al medesimo Tribunale, ricorre l’ipotesi di cause connesse per pregiudizialità logica pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario nella quale questa Corte nega costantemente che si possa procedere a sospensione della causa pregiudicata ex art. 295 c.p.c., dovendo invece il giudice rimetterla al presidente del tribunale ai fini della riunione ex art. 274 c.p.c. affinchè questi valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, non rilevando in tal caso nemmeno la diversità dei riti (regolata dall’art. 40 c.p.c.) o il coinvolgimento di sezioni ordinarie e specializzate (Cass. Sez. U, 19882/2019; Cass. 11634/2020, 12436/2017, 22292/2015, 20149/2014, 12741/2012).

9. Va quindi disposta la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Isernia, perchè sia valutata la sussistenza dei presupposti per la riunione con il giudizio di risoluzione per inadempimento pendente tra le stesse parti presso il Tribunale medesimo, che provvederà, in diversa composizione, anche alla statuizione sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio iscritto al n. R.G. 911/2018, pendente dinanzi al Tribunale di Isernia, ai fini della riunione con il processo iscritto al n. R.G. 902/2019, oltre che per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA