Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24031 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 26/09/2019), n.24031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI NOCERA DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21347/2017 R.G. proposto da:

R.M. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Mattei e

Micol Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.

Franco Carlini in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92, giusta procura

speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 46/01/2017 depositata il 7 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

R.M. impugna l’avviso di rettifica dell’accertamento dell’Ufficio delle dogane di Perugia notificato il 24.10.2013 relativo all’importazione di tabacchi dal Pakistan e dall’India, dichiarati all’importazione come tabacchi greggi e risultati invece “Virginia Bright” e “Burley”, con conseguente addebito di maggiori somme per diritti doganali ed accessori. La Commissione tributaria provinciale di Perugia respinge il ricorso del contribuente, che propone appello. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria con la sentenza indicata in epigrafe respinge l’appello. Ricorre per cassazione R.M. con 4 motivi e chiede l’annullamento della sentenza impugnata. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso. Fissata l’adunanza camerale, il ricorrente deposita memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 3 e 326, degli artt. 60 e 70 del Regolamento CE n. 450/2008, del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 9 e succ. mod, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè erroneamente il giudice del merito ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio dell’Agenzia delle Dogane di Perugia, formulata in primo grado e rinnovata in appello, ritenendo applicabile con effetto retroattivo la norma di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 9, u.p., che è stata introdotta con D.L. 2 marzo 2012 n. 16, epoca successiva all’accertamento delle dichiarazioni doganali in questione, mentre invece, trattandosi di norma sostanziale, non può essere applicata retroattivamente.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 gennaio 1073, n. 43, artt. 3 e 326, degli artt. 60 e 70 del Regolamento CE n. 450/2008, del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 9 e succ. mod, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) perchè erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la norma di cui sopra nonostante non ne sussistessero i presupposti in fatto (effettuazione di verifica generale con accesso presso l’operatore), ed ha omesso la motivazione su questi punti, pur eccepiti dall’appellante.

3.- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, commi 2, 3 e 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè l’avviso di accertamento sarebbe nullo per violazione delle garanzie per il contribuente previste dalle norme indicate, di conseguenza sarebbe illegittima la sentenza qui impugnata per non aver tenuto conto di questa eccezione formulata in appello.

4.- con il quarto motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa motivazione sul merito della vicenda, poichè si limita ad affermare, con clausola di stile, che l’Ufficio accertatore ha effettuato tutti i possibili riscontri, mentre l’appellante non ha fornito convincenti ragioni idonee a superare le argomentazioni dell’Ufficio.

5.- Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti l’Ufficio di Perugia non ha fatto applicazione retroattiva della norma di cui si lamenta la violazione, ma ha invece esercitato correttamente i poteri attribuitigli dal D.L. n. 16 del 2012, dopo la sua entrata in vigore. Infatti, in virtù della modifica del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 9, ultimo periodo, disposta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 9, comma 3 decies, conv. nella L. n. 44 del 2012, l’Ufficio doganale che effettua una verifica generale o parziale dopo l’importazione è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali effettuate precedentemente presso altro Ufficio. Trattandosi di una norma procedimentale, essa si applica a tutte le verifiche effettuate dopo il 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della modifica), come quella oggetto del presente giudizio.

6.- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso si articola in due diverse censure, che in realtà appaiono riconducibili entrambe a vizio di motivazione, inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che non consente più la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel caso in cui, come nel presente giudizio, vi sia stato un doppio accertamento conforme da parte dei giudici di merito sulle medesime questioni di fatto.

7.- Il terzo motivo di ricorso è infondato, poichè la sentenza impugnata specifica le modalità che hanno assicurato, nel caso di specie, il rispetto della garanzia partecipativa del contribuente, precisando comunque che questi è stato posto nelle condizioni di poter muovere le proprie osservazioni entro un congruo periodo di tempo prima dell’emissione dell’avviso di revisione e rettifica dell’accertamento, onde l’insussistenza del vizio qui denunziato.

8.-11 quarto motivo di ricorso è infondato. Il vizio della motivazione si converte in violazione di legge nel caso in cui la motivazione sia omessa, apparente, manifestamente contraddittoria, perplessa o incomprensibile, sempre che il vizio sia testuale. In proposito deve tenersi conto di quanto questa Corte ha già precisato in ordine alla “mancanza della motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4: tale “mancanza” si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (Cass. n. 20112 del 2009).

8.1- Nel caso in esame invece la motivazione ha preso in adeguata considerazione gli elementi di prova offerti dal giudizio, ed in particolare i riscontri effettuati dall’Ufficio doganale (esame delle fatture di vendita, documenti di trasporto, contratti con i destinatari italiani del prodotto, testimonianze giurate) senza trascurare quelli offerti a prova contraria (essenzialmente una perizia di parte), motivatamente ritenuti privi di ogni incidenza. La motivazione, perciò, non si pone al di sotto dal minimo costituzionale che giustifica il sindacato di legittimità (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014). In realtà il motivo di ricorso mira ad una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio in vista di una rivisitazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non consentita però in questa sede.

9.- In conclusione il ricorso merita rigetto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquidano in Euro 8.000.

Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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