Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24031 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24031 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 19553-2008 proposto da:
DI MONTE BICE, domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO
22, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO ANTONIO,
rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

CIANCI

BELLARMINO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2449

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –

e sul ricorso 20859-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del

Data pubblicazione: 23/10/2013

rt cc

REA

.,

tuAkP,

kke_

T

regale rappresentante pro tempore)V -elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

DI MONTE BICE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 978/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 23/08/2007 R.G.N.
1598/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

contro

19553.08 + 20859.08

Udienza 4 luglio 2013

Pres. G. Vidiri
Est. V. Di Cerbo

Sentenza
La Corte

la Corte d’appello degli Abruzzi — L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di prime cure, che
aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 4
febbraio 2002 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Bice Di Monte, ha condannato la società
alla sola riammissione in servizio della lavoratrice ed ha negato il diritto di quest’ultima alle
retribuzioni dalla data della messa in mora;
per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso; Poste Italiane s.p.a. ha
resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa
sentenza (art. 335 cod. proc. civ.);
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente
la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata,
oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un
accordo transattivo concernente la controversia

de qua, dandosi atto dell’intervenuta

amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di
fasi giudiziali ancora aperte

le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il verbale di conciliazione suddetto si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo sia da parte della lavoratrice,
ricorrente principale, sia da parte della società, ricorrente incidentale; alla cessazione della
materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità di entrambi i
ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo
nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente
formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

3

Rilevato che:

in definitiva entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza
di interesse;
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche
regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa tra le parti le spese del giudizio

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2013.

di cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA