Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24031 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21390/2010 proposto da:

ANTIFURTI SATELLITARI SRL (OMISSIS) detta Monitel in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO

ORESTE, rappresentata e difesa dagli avvocati COZZA Mario Sabino,

FLAVIO CERMOLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILLCAR SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso

lo studio dell’avvocato TANTALO Luca, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VEDANI FABIO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 908/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

24.2.2010, depositata il 25/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Alfonso Lisanti (Mario Sabino

Cozza) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che si riporta alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: la Millcar S.r.l. ha chiesto la condanna della Monitel S.r.l. a risarcirle il danno subito a seguito del furto di un’autovettura dotata del sistema satellitare di vigilanza installato dalla società convenuta.

Con sentenza depositata in data 25 marzo 2010 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ritenuto l’inadempimento colposo della Monitel e, attribuito alla Millcar il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., comma 1, nella misura del 70%, ha condannato la suddetta Monitel al proporzionale risarcimento del danno, quantificato in Euro 15.298,99.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 1227 c.c.. In particolare si assume che la violazione della regola posta dal comma 1 della norma citata e la mancata applicazione del comma 2 sono comprovati dalla erronea valutazione e dalla assoluta preponderanza del fattore direttamente riconducibile alla grave negligenza del proprietario dell’autovettura. Si imputa alla sentenza impugnata di non avere considerato che il creditore avrebbe dovuto compiere un’attività non gravosa.

Premesso che, contrariamente alla tesi dell’appellante, non vi è contraddizione nell’evidenziare l’attitudine causale del comportamento del proprietario dell’autovettura e poi ritenere concorrente la responsabilità per il mal funzionamento del sistema satellitare, è agevole rilevare che le argomentazioni del ricorrente non dimostrano vizi argomentativi della sentenza, ma ne censurano le valutazioni, non sindacabili in questa sede poichè implicano non consentiti accertamenti di fatto.

Sotto il diverso profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, va rilevato che il ricorrente menziona sentenze della Corte Suprema, ma non dimostra che la sentenza impugnata sia discostata dalla giurisprudenza della medesima (vedi art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione al difetto di legittimazione passiva della Monitel e dell’art. 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado.

La seconda parte della censura è manifestamente inammissibile sia perchè riguarda un tema che non dimostra avere specificamente trattato in sede di merito (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), sia perchè implica valutazioni non consentite in sede di legittimità.

La prima parte (assume che non è stato provato che alla Monitel fosse stata comunicata l’avvenuta vendita del veicolo e l’identità del nuovo acquirente), a prescindere del riferimento atecnico al concetto di legittimazione passiva, ripropone una questione sollevata avanti alla Corte territoriale e da questa risolta in termini fattuali, la cui correttezza non è verificabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e vizio di motivazione con riferimento alla non corretta analisi ed evidenziazione di elementi indiziari qualificanti in tema di avvenuta cessione del contratto di tele vigilanza e di accettazione tacita da parte della Monitel, il quarto adduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 1407 c.c., in rapporto alla peculiarità del contratto di tele vigilanza, il quinto assume che sulla questione la motivazione della sentenza è insufficiente o contraddittoria.

Le tre censure sono formulate in modo da non consentire di individuare le rispettive argomentazioni a sostegno, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e rivestono profili esclusivamente di merito. In violazione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, non viene mai dimostrato che la sentenza impugnata abbia interpretato o applicato norme di diritto in difformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Anche il sesto e il settimo motivo sono trattati congiuntamente e adducono violazione o falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c., e vizio di motivazione circa il mancato accoglimento dell’istanza ex art. 210 c.p.c.. La censura riguarda un’attività istruttoria che, a norma dell’art. 345 c.p.c., può essere sollecitata in appello solo in presenza di particolari e specifiche condizioni. La Corte d’Appello ha motivato la propria statuizione di rigetto. Il ricorrente riserva trattazione congiunta anche all’ottavo – violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e/o 1375 c.c. – e al nono motivo – vizio di motivazione sulla medesima questione.

Il tema è la mancata collaborazione della Millcar per non averla contattata per comunicare l’acquisto dell’auto e consentire la verifica de funzionamento del dispositivo.

Anche le argomentazioni a sostegno delle censure in esame che, in violazione del principio di autosufficienza non sono supportate dai riferimenti necessari per provare che il tema della buona fede sia stato sottoposto all’esame dei giudici di merito, contengono ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma non la dimostrazione che la sentenza impugnata se ne sia discostata.

In ogni caso la sentenza impugnata ha stabilito (accertamento di fatto non sindacabile) che la Monitel era a conoscenza in epoca antecedente al furto dell’avvenuta cessione del contratto.

Il decimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., artt. 1123, 1225, 1127 c.c., e vizio di motivazione in relazione alle specifico aspetto ricostruttivo sui fatti emersi in relazione alla valutazione degli eventi con efficacia causale e non rispetto all’evento finale.

Il tema è la ricostruzione degli eventi e il nesso di causalità. In relazione ad esso valgono le ripetute considerazioni concernenti il carattere di merito delle argomentazioni e la omessa dimostrazione che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme alla giurisprudenza della Corte Suprema.

L’ultimo motivo attacca la liquidazione delle spese di lite, quindi un potere direzionale del giudice di merito, che ha applicato il principio della soccombenza.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie; la ricorrente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte con la memoria dalla Antifurti Satellitari S.r.l. implicano valutazioni di carattere fattuale e non danno adeguata risposta ai rilievi contenuti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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