Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24031 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 24031

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18000-2012 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 293/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/03/2012 R.G.N. 169/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.C.A. proponeva appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva ritenuto la decadenza dal diritto alla indennità di maternità richiesta con riferimento al parto del (OMISSIS).

Nel contraddittorio con l’INPS che aveva reiterato l’eccezione di prescrizione del diritto, la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’impugnazione osservando fra l’altro che il termine annuale di prescrizione non era decorso posto che lo stesso era stato interrotto dalla domanda amministrativa del 28 gennaio 2005 e dalla domanda di liquidazione dell’indennità pervenuta all’Inps il 4 gennaio 2006 ed era ancora pendente al momento in cui fu presentato il ricorso giurisdizionale e cioè il 30 gennaio 2007, poi notificato il 13-18 giugno 2007.

L’INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi illustrati da memoria. D.C.A. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. e la L. n. 138 del 1943, art. 6, con riferimento al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 64,L. n. 449 del 1997, art. 59, della L. n. 388 del 2000 e della L. n. 355 del 1995, art. 2, oltre a vizio di motivazione.

Censura la sentenza impugnata per aver considerato valido atto interruttivo della prescrizione il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado senza avvedersi che l’atto in questione, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro in data 30.1.2007 era comunque intervenuto da oltre un anno rispetto alla data dell’ultimo atto interruttivo (4 gennaio 2006) ed era stato, inoltre, notificato all’Istituto previdenziale solamente in data 18.6.2007 e, dunque, ancora una volta dopo oltre un anno dal compimento dell’ultimo precedente atto interruttivo.

2. Con il secondo e terzo motivo l’Istituto censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 788, in quanto era stata accolta la domanda di astensione facoltativa dal lavoro in relazione al parto avvenuto il (OMISSIS) pur avendo la citata disposizione previsto tale possibilità – in favore delle lavoratrici iscritte, come nella specie, alla Gestione separata- per i parti verificatisi a decorrere dal primo gennaio 2007. Peraltro, la lavoratrice non aveva mai chiesto la condanna al pagamento della detta indennità facoltativa per cui la sentenza era pure nulla perchè ultra petita.

3. Il ricorso è fondato. Osserva il Collegio che sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione dell’indennità di maternità questa Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicchè una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l’obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l’Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (v., ex multis, Cass. 2865/2004), salvo l’effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 5572/2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all’istituto assicuratore la L. n. 533 del 1973, ex art. 7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell’assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all’indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi della L. n. 138 del 1943, art. 6 e la L. n. 1204 del 1971, art. 15, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46.

4. Tanto premesso, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, la domanda amministrativa della prestazione (circoscritta al periodo compreso tra il 5 dicembre 2003 ed il 4 maggio 2005), interruttiva della prescrizione, è del 28 gennaio 2005, quindi non tempestiva rispetto alla maturazione dei ratei dell’indennità per il periodo di astensione obbligatoria pre – parto; a tale data occorre aggiungere la sospensione per 300 giorni (durata complessiva del procedimento amministrativo) per cui si arriva, alla data del 24 novembre 2006, onde il ricorso amministrativo del 9 giugno 2006 (a sua volta interruttivo della prescrizione per oltre un anno) deve ritenersi tempestivo e ciò comporta che il successivo termine di prescrizione andava a scadere il 9 giugno 2007. Il ricorso giurisdizionale, primo atto successivo, è stato depositato il 30 gennaio 2007 e notificato, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, solo il 13 giugno 2007.

5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte per aversi, da parte del creditore, esercizio del diritto idoneo ad interromperne la prescrizione, occorre che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale posto in essere dal creditore medesimo; pertanto, in ipotesi di domanda giudiziale proposta nelle forme del processo del lavoro, l’effetto interruttivo non si produce con il deposito del ricorso giurisdizionale presso la cancelleria del giudice adito, ma solamente con la notificazione dell’atto al convenuto (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 14862/2009, 22238/2007, 6343/2004, 3373/2003, 6423/2001, 543/1992).

5. Del resto, è la stessa Corte costituzionale ad affermare, proprio con riferimento alla prescrizione fissata dalla L. n. 138 del 1943, art. 6, u.c., che l’effetto interruttivo connesso alla domanda giudiziale delle ivi previste prestazioni assicurative si verifica solo a seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza emesso dal giudice adito e che all’applicazione di tale regola non sono di ostacolo le modalità e i tempi della procedura speciale del lavoro avendo queste un’ incidenza sul termine prescrizionale (appena 5 giorni nel massimo) di modestia tale da non importare la violazione dei diritti di difesa del creditore (Corte Cost. sent. n. 1021 del 1988, dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in parola, sollevata dal giudice remittente in riferimento ai precetti degli artt. 3 e 38 Cost.).

6. Ne consegue che la sentenza d’appello è da considerare giuridicamente errata nella parte in cui ha ritenuto validamente interrotta dal deposito del ricorso giurisdizionale la prescrizione (annuale) del diritto della lavoratrice alle prestazioni di maternità, accogliendo, per l’effetto, la domanda ad esse riferita.

7. Anche il secondo motivo è fondato. Deve darsi, invero, atto che la L. n. 266 del 2006, art. 1, comma 788, nella versione originaria, disponeva che ai lavoratori iscritti alla gestione separata, aventi titolo all’indennità dì maternità, “è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1 gennaio 2007”. Dunque, la prestazione oggetto di condanna non era prevista dalla legge, restando assorbita la ulteriore questione della sussistenza della relativa domanda.

8. Conseguentemente, in relazione a tali statuizioni, si impone la cassazione della sentenza impugnata; peraltro le questioni che ne costituisco oggetto possono essere decise direttamente nel merito da questa Corte, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 1), con il rigetto della domanda proposta da D.C.A..

9. L’esito complessivo dei giudizi di merito e di legittimità giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito, mentre vanno poste a carico della parte intimata le spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da D.C.A.; dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la contro ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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