Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24030 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24030 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 19353-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona deltleAV

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pro

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elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2440

INGUSCIO ANTONELLA;
– intimata –

avverso

la

sentenza n.

1788/2007

della CORTE

)° a

k-5

Data pubblicazione: 23/10/2013

D’APPELLO di LECCE, depositata il 11/07/2007 R.G.N.
1612/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;

verbale PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega

19353.08

Udienza

4 luglio 2013

Pres. G. Vidiri
Rei V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che:
la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità
del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 27 giugno 2000 da Poste Italiane
s.p.a. con Antonella Inguscio;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da
memoria; la lavoratrice è rimasta intimata;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente
la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata,
oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un
accordo transattivo concernente la controversia

de qua, dandosi atto dell’intervenuta

amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di

fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse;
nulla deve essere disposto in materia di spese legali concernenti il giudizio di cassazione
atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte della lavoratrice, rimasta
intimata.
3

La Corte

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2013.

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