Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24030 del 16/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24030
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12601/2010 proposto da:
B.N. (OMISSIS), B.P.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ISACCO
NEWTON 112, presso lo studio dell’avvocato ARIANO Simone, che li
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
C.F.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 9, presso lo studio
dell’avvocato COLACINO Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta
delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4380/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
25.5.09r depositata il 05/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Vincenzo Colacino che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva, riportandosi alla relazione scritta.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
B.P. e B.N. hanno chiesto la condanna di C.F.M. al pagamento di L. 9.182.000 per restituzione di somme corrisposte in solido con il condominio, che comprende l’appartamento da essi acquistato dalla medesima, per fatti antecedenti alla compravendita. Con sentenza depositata in data 5 novembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, ha respinto la domanda.
2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..
3. – Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione fatto controverso e decisivo per il giudizio;
travisamento dei fatti.
Già dalla rubrica si evince l’inammissibilità della censura, dal momento che il travisamento dei fatti, in quanto attiene al merito della controversia, non può costituire motivo di ricorso per cassazione. Infatti il tema trattato consiste nell’individuazione del soggetto obbligato al risarcimento dei danni alla condomina per effetto della sentenza a lei favorevole emessa dal Tribunale di Roma.
I ricorrenti sostanzialmente assumono che la Corte d’Appello aveva respinto la domanda pur avendo disatteso i motivi di appello formulati dalla controparte, ma non hanno contestato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento al successivo art. 360, n. 4.
Inoltre ritiene inconferenti il richiamo della sentenza impugnata all’art. 1131 c.c. e il riferimento al successivo art. 2051, ma non ne censura le errate applicazioni ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Infine, menziona la sentenza del Tribunale di Roma, gli atti processuali, l’atto di compravendita inter partes e le risultanze istruttorie trascurando sempre di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, che non vengono indicate, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Le argomentazioni a sostegno fanno riferimento agli artt. 2051 e 1131 c.c., ma non adducono specifiche ragioni di critica alla decisione impugnata e non considera che, al fine della corretta applicazione delle norme indicate, occorre verificare l’effettivo svolgimento dei fatti di causa, attività inibita in sede di legittimità.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; la resìstente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio non ha condiviso i motivi esposti nella relazione; infatti, pur prendendo atto di quanto in essa evidenziato circa la tecnica censoria dei ricorrenti, il Collegio ha tuttavia rilevato che, comunque, alle pagg. 13 e 14 del ricorso sono state addotte argomentazioni idonee a dimostrare la erroneità della sentenza impugnata considerato che effettivamente essa ha accolto l’appello della C. dopo averne dimostrato l’infondatezza e che dalla sua lettura non si comprende quale sia la ratio decidendi seguita dalla Corte territoriale;
che il ricorso deve, perciò, essere accolto con rinvio alla medesima Corte d’Appello in composizione diversa; spese del giudizio di cassazione rimesse;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011