Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2403 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 07/07/2016, dep.31/01/2017),  n. 2403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentato e difeso

dall’avv. Pierluigi Benfatto, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

M.R., come sopra rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 297/1/2011 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona, depositata in data 13 dicembre 2011.

Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 7 luglio 2016

dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza n. 98/4/2007 la Commissione Tributaria di Macerata accoglieva nel merito il ricorso proposto dal Notaio M.R. avverso l’avviso di liquidazione a lui personalmente notificato in relazione alle maggiori imposte ritenute dovute per essersi esclusa l’applicabilità delle invocate agevolazioni previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, in quanto nella specie si trattava di un piano particolareggiato per il centro storico approvato in data 27.4.1979, ovvero oltre il termine indicato dalla L. n. 457 del 1978, art. 34, per attribuire valenza di piani di recupero ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR di Ancona ha respinto l’appello proposto dall’Ufficio.

Per la cassazione di tale decisione l’Ufficio propone ricorso, affidato a due motivi, cui il M. resiste con controricorso, interponendo ricorso incidentale, con unico mezzo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo l’Amministrazione denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, per aver la CTR erroneamente equiparato i piani particolareggiati ai piani di recupero.

2.1. Con il secondo mezzo si deduce vizio motivazionale in ordine alla suddetta questione.

2.2 La censura proposta con il ricorso incidentale attiene all’omessa pronuncia in merito alle questioni, già introdotte nel primo grado del giudizio e riproposte con l’appello incidentale, relativamente alla violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 41, 51 e 52: la Corte avrebbe sostanzialmente eluso il tema proposto, e non avrebbe considerato che l’avviso di liquidazione, scaturendo da un’operazione di natura ermeneutica, non avrebbe potuto essere emesso, essendo necessario un vero e proprio accertamento.

3. Il ricorso principale si fonda su delle asserzioni assolutamente condivisibili. Infatti l’equiparazione ai piani di recupero dei piani particolareggiati non può intendersi generalizzata, ma deva essere intesa nel senso previsto dalla normativa indicata, la quale (L. n. 457 del 1978, art. 34) prevede che soltanto ai piani particolareggiati “già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del piano edilizio esistente”, i Comuni possono attribuire il valore di piani di recupero.

3.1. Nel caso in esame il piano particolareggiato del Comune di Recanati venne approvato in data 27 marzo 2008, in epoca ben posteriore al 20 agosto 1978, data di entrata in vigore della citata L. n. 457 del 1978, ragion per cui l’equiparazione affermata dal giudice del merito risulta contrastante con la suddetta disposizione (cfr. anche Cass., 11 luglio 2000, n. 9175).

4. Ciò nondimeno, deve constatarsi che il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto, ragion per cui deve procedersi alla rettifica della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

4.1 Deve rilevarsi, infatti, che nella specie la richiesta dell’Ufficio al notaio rogante risulta scaturita dalla ritenuta impossibilità di equiparare, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione richiesta, l’inserimento dell’immobile in una zona di recupero al piano di recupero di cui alla L. n. 457 del 1978, artt. 27 e segg.. Trattasi all’evidenza di un giudizio inerente all’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle agevolazioni non risultante puramente e semplicemente dall’esame dell’atto, ma conseguito all’esito di una valutazione di natura squisitamente giuridica che comporta una sorta di mediazione culturale che costituisce un filtro rispetto alla mera rilevabilità, sulla base degli elementi desumibili dall’atto – da intendersi come errori o omissioni di immediata percettibilità, ovvero elementi di natura oggettiva di indiscutibile portata – della debenza di una maggiore imposta.

4.2. Vale bene richiamare, in proposito, il principio affermato da questa Corte, secondo cui in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1, l’imposta di registro liquidata dall’ufficio a seguito dell’accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118) in relazione all’acquisto della “prima casa”, applicato al momento della registrazione dell’atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile (nella specie, la natura di abitazione non di lusso dell’immobile trasferito), va qualificata come imposta “complementare”, non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell’imposta “principale” (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell’imposta “suppletiva” (in quanto, rivedendo “a posteriori” il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall’ufficio in sede di registrazione). Ne consegue che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente – in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2964 c.c. – dalla data della registrazione, a partire dalla quale l’ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.

4.3. Deve quindi richiamarsi la distinzione, introdotta dall’art. 42, comma 1, del TUR tra imposta “principale”, ossia quella applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; imposta “suppletiva”, che è quella applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio ed imposta “complementare”, cioè quella applicata in ogni altro caso (ad esempio è “complementare” la maggiore imposta derivante dall’attività di accertamento sostanziale sugli atti di trasferimento di beni immobili o sulle cessioni d’azienda volta a rettificare il valore dichiarato nell’atto). La natura complementare dell’imposta richiesta, come sopra evidenziata, non consentiva di emettere l’avviso nei confronti del notaio rogante, in quanto, pur essendo indicato tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta principale, la sua responsabilità non si estende, tuttavia, così come stabilito dall’art. 57, comma 2, del TUR al pagamento dell’imposta complementare e suppletiva di registro.

5. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale, che per altro propone temi sostanzialmente, anche se non del tutto coincidenti, analoghi a quelli posti alla base della conferma della decisione impugnata. Avuto riguardo alle suindicate difficoltà di natura ermeneutica, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e compensa le spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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