Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2403 del 09/02/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2403 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 24117-2012 proposto da:
COMUNE DI STRADELLA (p.i. 00467720181), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott. ALFREDO

Data pubblicazione: 09/02/2015

PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO ADAVASTRO, giusta procura a margine del
2014

ricorso;
– ricorrente –

1967

contro

ITALGAS – SOCIETA’ ITALIANA PER IL GAS P.A.

1

(soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di SNAM S.P.A.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

per Notaio RENATA MARIELLA di MILANO – Rep.n.
34.161 del 23.1.2014;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1060/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/11/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ADAVASTRO
FRANCESCO che ha chiesto la cessazione della
materia del contendere;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato CONTE
MICHELE, con delega, che ha chiesto la cessazione

dall’avvocato NICOLA BASSI, giusta procura speciale

della materia del contendere;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’estinzione o in subordine l’inammissibilità del
ricorso.

2

Svolgimento del processo e motivi della decisione
La Corte d’Appello di Milano con la sentenza impugnata,
ritenuta la compromettibilità della controversia tra le
parti avente ad oggetto la richiesta del pagamento dei
servizi resi dall’Italgas prima della cessazione del
rigettava

l’impugnazione

principale

ed

rapporto,

incidentale del lodo arbitrale tra le medesime intercorso.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso il Comune di
Stradella e resisteva con controricorso l’Italgas. La parte
contro ricorrente depositava memoria.
All’udienza di discussione del 5 febbraio 2014 le parti
chiedevano concordemente rinvio per perfezionare accordo
transattivo.
Con memoria congiunta depositata anteriormente all’udienza
di discussione veniva dato atto dell’intervenuta
conclusione di accordo transattivo che veniva allegato e
dell’avvenuta sopravvenienza della carenza d’interesse alla
decisione. Le parti concordavano anche sulla compensazione
delle spese.
La congiunta declaratoria di carenza d’interesse determina
l’inammissibilità del ricorso, e, come richiesto dalle
parti, al compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di
lite del presente procedimento.
3

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20

novembre 2014

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