Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2403 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 03/02/2021), n.2403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32473/2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6,

presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1900/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. D.M., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione tempotis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal Senegal in seguito alla denuncia presentata dal padre della sua fidanzata, capo del villaggio e membro del governo, il quale lo accusava di aver messo incinta la figlia e di condurre una vita disennata.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, che con ordinanza rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

La Corte d’Appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado con la sentenza n. 1900 del 2 marzo 2019.

4. Avverso tale pronuncia D.M. ricorre per cassazione con 5 motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 13 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per la mancata convocazione in Corte d’appello per il libero interrogatorio del ricorrente in sede giudiziale in assenza della video-registrazione dell’audizione personale in commissione.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illogica, contraddittoria e apparente motivazione della decisione impugnata per avere la Corte di Appello rigettato la richiesta dello status di rifugiato senza motivazione alcuna. La corte d’appello denuncia il ricorrente non si sarebbe neanche pronunciata in relazione alla credibilità.

5.3. Con il terzo e quarto motivo denuncia che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la protezione sussidiaria in quanto avrebbe omesso qualunque istruttoria sulla situazione del paese di provenienza. Avrebbe omesso di attivare i poteri ufficiosi e di indagine ed informazioni indicati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in palese violazione di legge.

5.4. Con il quinto motivo la corte d’appello avrebbe errato perchè avrebbe rigettato la richiesta di protezione umanitaria senza operare un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine.

6. Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti il ricorrente non specifica in quale parte del processo avrebbe richiesto l’audizione.

6.1. Il secondo terzo e quarto motivo, congiuntamente esaminati, sono fondati.

Nella fase del giudizio volta ad acquisire le dichiarazioni del richiedente asilo (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l’obbligo di cooperazione).

“Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate”. In tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo, costituisce errore di diritto, come tale censurabile anche in sede di legittimità, la valutazione delle dichiarazioni che si sostanzi nella capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione – caratteristica del processo civile ordinario – di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte intra pares.

Ebbene nel caso di specie nessuno dei predetti principi, oramai consolidati, è stato posto alla base della decisione.

6.2. Anche il quinto motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (contra, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020)”.

“Il giudizio in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria va condotto alla luce di valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso – onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione)”.

“Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona”.

“In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o ecce donale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020)”.

Nel caso di specie il giudice del merito ha dedicato alla motivazione sulla protezione umanitaria due righe con cui ha affermato che non residua alcun presupposto per la protezione umanitaria in difetto di allegazione di condizioni peculiari di vulnerabilità, eventualmente attinenti alla salute o a situazioni familiari nel nostro paese.

7. Pertanto la Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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