Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2403 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 03/02/2020), n.2403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1916-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI giusta procura allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; PROCURA GENERALE presso la CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 18660/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande del cittadino nigeriano A.M. volte al riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o di quella umanitaria;

2. avverso detto decreto il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, sollevando anche una questione di legittimità costituzionale, mentre gli intimati non hanno svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. va preliminarmente disattesa le richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale “del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso”, essendo sufficiente al riguardo richiamare il consolidato orientamento negativo di questa Corte (ex plurimis Cass. 27700/2018, 28119/2018, 17717/2018, 32867/2018, 1876/2019; cfr. Corte giust. 26/07/2017, Moussa Sacko);

5. con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non essere stato acquisito il rapporto EASO 2017 sul tema della violenza dei “Culti” in Nigeria e l’inadeguatezza delle risposte fornite dallo Stato, che renderebbero verosimili le minacce denunziate dal ricorrente;

5.1. la censura è infondata, poichè il Tribunale ha escluso l’invocata protezione internazionale sia sulla base del giudizio di non attendibilità del racconto del richiedente, per la ragioni diffusamente illustrate a pag. 3 e 4 del decreto, sia – quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – sulla base di “C.O.I.” affidabili e più aggiornate di quelle addotte dal ricorrente, la cui valutazione, parimenti esplicitata chiaramente a pag. 5 e 6 del provvedimento impugnato, integra apprezzamenti in fatto incensurabili in questa sede, se non attraverso una censura – qui però non proposta – conforme ai canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018);

6. con il secondo mezzo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per non avere la Commissione territoriale valorizzato i profili di vulnerabilità del richiedente, ivi compreso il periodo di detenzione in Libia;

6.1. la censura è inammissibile, in quanto anch’essa afferente valutazioni di merito non adeguatamente censurate, a fronte di una specifica e dettagliata motivazione sull’insussistenza di fattori soggettivi e oggettivi di vulnerabilità del ricorrente (v. pag. 6 e 7 del decreto);

6.2. quanto alla Libia, questa Corte ha più volte osservato che il fatto che in un paese di transito (come, nel caso di specie, la Libia) si sia consumata una violazione dei diritti umani, non comporta di per sè l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, essendo a tal fine necessario accertare che lo straniero venga ad essere perciò privato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, per effetto del rimpatrio nel Paese di origine, di cui cioè si abbia la cittadinanza (Cass. 4455/2018), non già di un Paese terzo (cfr. Cass. 2861/2018, 13858/2018, 29875/2018); semmai, le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, ove potenzialmente idonee – quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità – ad incidere sulla condizione di v-ulnerabilità della persona, possono legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018), sempre in presenza di specifiche e concrete condizioni, da allegare e valutare caso per caso (Cass. 13096/2019);

6.3. questa Corte ha altresì statuito che, ai fini della protezione umanitaria, non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 3681/2019);

6.4. infine, va richiamato l’orientamento di questa Corte per cui “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti, quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)” (Cass. 17072/2018);

7. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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