Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2403 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. I, 02/02/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 02/02/2010), n.2403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. – domiciliato ex lege in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia, in persona del Presidente del Consiglio

pro tempore – domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale e’

rappresentato e difeso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 14

novembre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;

con la partecipazione del P.M. in persona del S.P.G. Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.A., adiva la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tribunale di “Noia, avente ad oggetto l’adeguamento ISTAT del sussidio per LSU, proposto con ricorso del 28 giugno 2002, non definito alla data del 19 settembre 2005.

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 14.11.2006, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni due e mesi sei, riteneva violato il relativo termine per mesi nove (nella relazione e’ indicato “anni nove” per mero errore materiale) e liquidava per il danno non patrimoniale Euro 500,00, “considerato in particolare il molto lieve patema d’animo che la vicenda processuale ha cagionato in relazione all’oggetto del contendere, non pertinente ai beni fondamentali della persona e della vita”, ma a meri accessori di prestazioni gia’ fruite e tenuto conto della modestia della posta in gioco, condannando altresi’ il Ministero della giustizia a pagare le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso C. A., affidato a 16 motivi; ha resistito con controricorso il Ministero della giustizia, che ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- I ricorsi, principale ed incidentale, dovranno essere riuniti, avendo ad oggetto lo stesso decreto.

2.- Con i primi nove motivi e’ denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonche’ della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:

a) la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (motivo 1);

b) Questioni relative alla durata ed al periodo di tempo di riferimento per la liquidazione del risarcimento:

e’ corretto determinare (…) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello, ovvero qual e’ la durata ragionevole del presente processo? (motivo 2); il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 par. 1 CEDU va considerato in relazione al tempo eccedente la ragionevole durata e quindi il solo ritardo (in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a), ovvero all’intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza CEDU sent. 11/10/2004 e 29/03/2006), dovendosi integrare ed applicare la normativa della CEDU, sopranazionale a quella nazionale? (motivo 3 in termini sostanzialmente identici e’ il motivo 5) e il decreto sarebbe carente nella motivazione in ordine a questo profilo (motivo 4).

c) Questioni concernenti la quantificazione del danno:

una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua di Euro 1.000,00 – 1.500,00 (motivo 6) e la Corte avrebbe omesso di motivare perche’ ha derogato da detto parametro (motivo 7);

spetta un’ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00) trattandosi di materia previdenziale come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore? (motivo 8) e su questa domanda la Corte d’appello non ha argomentato, incorrendo in difetto di motivazione (motivo 9):

il modesto valore della controversia puo’ costituire elemento atto ad escludere il diritto all’equa riparazione ovvero e’ idoneo a ridurre l’equo indennizzo? (motivo 10).

2.1.- I motivi dall’undicesimo al sedicesimo denunciano violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., delle tariffe professionali, nonche’ difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste e seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:

e’ legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 prot. add. CEDU direttamente applicabile al caso di specie? (motivo 11);

alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di V.G.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? (motivo 12) e la Corte d’appello ha omesso di motivare sulla liquidazione non conforme alle tariffe professionali (motivo 13);

le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attivita’ svolta, alle tariffe professionali vigenti, alla nota spese ed alle liquidazioni eseguite dalla Corte di cassazione? (motivo 14);

puo’ il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti ed onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? (motivo 15) e sul punto e’ denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso specifica nella quale sono riportate le diverse voci tariffarie, in relazione ai diversi scaglioni (motivo 16);

3.- L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia vizio di motivazione deducendo che il ritardo nella definizione del processo sarebbe dovuto all’enorme numero dei ricorsi ed a fattori organizzativi, mentre la parte non avrebbe presentato istanza di anticipazione dell’udienza, dimostrando disinteresse per la causa.

4.- I motivi indicati nel 2.1 possono essere esaminati congiuntamente, perche’ giuridicamente e logicamente connessi, sembrano in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati.

a) relativamente alla questione sub a), va ribadito il principio enunciato dalla Corte costituzionale (sent. n. 348 e n. 349 del 2007) e dalle S.U. (sent. n. 1338 del 2004, in virtu’ del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001. Qualora cio’ non sia possibile, ovvero il giudice dubiti della compatibilita’ della norma interna con la disposizione convenzionale, deve sollevare la relativa questione di legittimita’ costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1. Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna.

b) In ordine alle questioni sintetizzate sub b), va data continuita’ alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale:

la violazione del principio della ragionevole durata del processo va accertata all’esito di una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004) e in tal senso e’ orientata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza prima sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), che ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimita’.

Ed e’ questo parametro che va osservato, dal quale e’ tuttavia possibile discostarsi, purche’ in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate).

Il quesito formulato nel secondo motivo e’ peraltro anche manifestamente inammissibile, sia in quanto sviluppato senza alcun riferimento alla fattispecie in esame, sia in quanto pretende di rimettere a questa Corte l’accertamento della durata ragionevole nel caso in esame.

L’apprezzamento degli elementi che permettono di fissare la misura ragionevole del giudizio e’ riservata invece al giudice del merito, spettando a questa Corte la verifica in ordine al rispetto del parametro stabilito dalla Corte EDU ed alla completezza, logicita’ e congruenza della motivazione svolta dal giudice del merito per discostarsene.

Inoltre, la precettivita’, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:

per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversita’ di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

In questi termini sono i principi enunciabili in relazione ai quesiti posti sub 1-b).

c) Relativamente alla quantificazione del danno, vanno ribaditi i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

il danno non patrimoniale e’ conseguenza normale, ancorche’ non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007);

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo (dunque, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00 – Euro 1.500,00 per anno di ritardo).

Resta escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entita’, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, cio’ non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, e’ probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entita’ della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006;

n. 19029 de 2005; n. 19288 del 2005), purche’ motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

Inoltre, nella quantificazione dell’equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte europea in Euro 1.00,000 non puo’ aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, comparativamente, le condizioni economiche dell’interessata e raffrontare la natura e l’entita’ della pretesa patrimoniale (c.d. posta in gioco) e la condizione socio – economica del richiedente, al fine di accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di questo (Cass. n. 14955 del 2008; n. 23048 del 2007).

In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in relazione ai motivi indicati sub 2.1 – c).

In applicazione di detti principi sembra palese la manifesta infondatezza dei mezzi concernenti la durata ragionevole, svolti senza considerare che la Corte d’appello: ha fissato il termine di ragionevole durata derogando in melius il parametro stabilito dalla Corte EDU, dal quale l’istante pretende di discostarsi con argomentazioni erronee, siccome fondate sulla valorizzazione della disciplina del processo.

Il decreto ha liquidato Euro 500,00 per nove mesi di ritardo, che corrispondono, all’incirca, ad Euro 750,00 per anno di ritardo (e’ al periodo eccedente il termine ragione che occorre avere riguardo), e cioe’ Euro 62,00 per ogni mese.

Sul punto, il decreto si e’, quindi, discostato in misura non irragionevole dal parametro CEDU, svolgendo la seguente motivazione:

considerato in particolare il molto lieve patema d’animo che la vicenda processuale ha cagionato in relazione all’oggetto del contendere, non pertinente ai beni fondamentali della persona e della vita, ma a meri accessori di prestazioni gia’ fruite e tenuto conto della modestia della posta in gioco.

Si tratta di motivazione sufficiente, congrua e logica, censurata dall’istante genericamente, con argomentazioni astratte, senza prospettare quali elementi concreti avesse dedotto nel giudizio di merito, relativi, tra l’altro, alla situazione economico – patrimoniale e familiare di esso ricorrente, in grado di inficiare gli argomenti contenuti nel decreto.

4.1.- Il motivo svolto nel ricorso incidentale sembra del pari manifestamente infondato, posto che le disfunzioni organizzative dell’apparato giurisdizionale non costituiscono ragione idonea ad escludere il diritto in esame (per tutte, Cass. n. 19943 del 2006).

5.- I motivi indicati nel par. 2.1 possono essere esaminati congiuntamente, perche’ logicamente connessi, sembrerebbero in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati.

Sembrano manifestamente inammissibili le censure (ed i corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, ovvero si risolvono in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie. Tanto va rilevato in relazione ai motivi: 11, 15 e 14, quanto alla possibilita’ del giudice di compensazione delle spese (non disposta) e di riduzione delle voci della nota spese, possibile se tanto risulta dalla applicazione delle norme, ed alla sufficienza della liquidazione delle spese, in relazione a liquidazioni effettuate in altri casi.

Relativamente agli ulteriori profili di censura, va osservato:

la L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui agli artt. 3 e 4 e, in virtu’ del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis, e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265) (Cass. n. 23789 del 2004);

le disposizioni dell’art. 91 c.p.c. e segg. in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);

dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attivita’ dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle liberta’” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e liberta’ limitazioni piu’ ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione” (Cass. n. 18204 del 2003);

la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso comporta l’applicabilita’ della Tab. A – 4 e della Tab. B – 1.

In applicazione di tali principi, la mera circostanza della mancata indicazione delle voci della tariffa applicate e’ irrilevante, non risultando sussistente la denunciata violazione.

L’applicazione della citata tariffa comporta, infatti, una somma compresa in quella liquidata dal decreto in Euro 750,00.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge.”.

2.- Il Collegio – riuniti i ricorsi, principale ed incidentale, che hanno ad oggetto lo stesso decreto – reputa, in linea preliminare, di dovere rigettare l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso proposta dal ricorrente incidentale, integrando in tali sensi la relazione.

Al riguardo, va osservato che il ricorrente incidentale ha eccepito che la procura conferita dal ricorrente sarebbe priva del carattere di specialita’, per la mancanza dei circostanziato riferimento al giudizio di legittimita’ ed alla decisione ricorribile.

La manifesta infondatezza dell’eccezione e’ chiara alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per Cassazione (come nella specie) e’ per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge (Cass. n. 8060 del 2007; n. 12870 del 2000).

Nel merito, vanno confermate le conclusioni contenute nella relazione, in quanto danno fondate su argomentazioni che danno applicazione a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione, con conseguente rigetto di entrambi i ricorsi. Al riguardo, e’ appena il caso di rilevare che la memoria depositata da ricorrente, da un canto, fa riferimento ad insussistenti conclusioni rese dal P.G., cosi’ evidenziando la stesura dell’atto senza tenere conto della realta’ del procedimento 8e della relazione ex art. 380 bis c.p.c.); dall’altro, svolge argomenti in ordine alle spese che non considerano affatto il contenuto della relazione e, conseguentemente, non evidenziano ragioni che possono indurre a rimeditarla.

In considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questa fase.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi li rigetta e dichiara compensate tra le parti le spese di questa fase.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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