Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24029 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2064-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SPINOSO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO SALMERI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7904/2008 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 14/01/2011, r.g. n. 8539/2005.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ESAMINATI gli atti e sentito il consigliere relatore dr. De Gregorio Federico;

RILEVATO che POSTE ITALIANE S.p.a. con ricorso in data 11/12 gennaio 2012 ha impugnato la sentenza n. 7904/08, pronunciata il sei novembre 2008 e pubblicata, poi, il 14 gennaio 2011, con la quale la Corte d’Appello di ROMA aveva accolto, per quanto di ragione, il gravame interposto dall’attrice S.A.L. nei confronti della medesima società, convenuta appellata, condannata quindi anche al rimborso delle spese di lite in favore della controparte; che il ricorso si fonda su quattro motivi, instando altresì comunque per l’applicazione dello jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che la S. ha resistito al ricorso avversario mediante controricorso del 21 febbraio 2012, deducendo in particolare l’inammissibilità della suddetta impugnazione, perchè intervenuta dopo un anno circa dalla conciliazione formalizzata in sede sindacale come da allegato relativo verbale del 26 gennaio 2011;

che risultano dati rituali avvisi della fissata adunanza camerale al 23 maggio 2017 ex art. 380 – bis c.p.c, comma 1;

che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che nemmeno le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, pertanto, il ricorso, proposto nel gennaio 2012, va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse processualmente apprezzabile ad impugnare da parte di POSTE ITALIANE, atteso che la vertenza di cui è causa risultava già allora complementarmente definita, giusta l’anzidetto verbale di conciliazione in data 26 gennaio 2011, perciò successivo alla sentenza del 6 nov. 2008/14 gennaio 2011, e soprattutto anteriore di quasi un anno al medesimo ricorso, laddove tuttavia risulta completamente ignorato l’anzidetto accordo, pretendendosi invece la riforma nel merito della pronuncia di appello, il cui dispositivo in data sei novembre 2008, unitamente al numero del relativo procedimento (r.g. 8539/05 App. RM), risulta per contro specificamente richiamato nel verbale in data 26-01-2011 (anche se per mero evidente errore materiale e d’imprecisione si faceva ivi riferimento a “8539/05 c/o CdA del Tribunale di Roma”, esatta comunque l’indicazione della data del dispositivo 06-11-08);

che tale conciliazione in sede sindacale risulta del tutto regolare, anche sotto il profilo formale, tenuto conto delle sottoscrizioni ivi apposte dalla lavoratrice, dal rappresentante procuratore speciale di POSTE ITALIANE, nonchè dai rappresentanti delle oo. ss. intervenute;

che pertanto già alla data dell’undici/dodici gennaio 202 difettava idoneo e qualificato interesse della società ad impugnare la sentenza di appello mediante ricorso per cassazione, quindi inammissibile (v. sul punto tra le varie Cass. sez. un. civ. n. 12637 del 19/05/2008. Cfr. altresì Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009, secondo cui la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti, dimostra che è venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo sia al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, sia a quello della decisione) che di conseguenza POSTE ITALIANE S.p.a. va condannata al rimborso delle spese di questo giudizio, in cui è rimasta comunque soccombente, stante la rilevata inammissibilità, con attribuzione ai procuratori antistatari.

PQM

 

La Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi =4000,00= Euro per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari costituitisi per la controricorrente, avv.ti Antonino Spinoso e Ferdinando Salmeri.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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