Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24028 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17562-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIVIO NERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE BRESCIA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 431/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello del signor S.S., n. (OMISSIS), che al fine di ottenere la protezione internazionale o umanitaria aveva dichiarato: di essere di etnia punjabi, musulmano sunnita; di aver lavorato a (OMISSIS) col padre, come meccanico; di aver avuto dei guai con la polizia perchè vari soggetti coinvolti nel terrorismo talebano, dopo essersi serviti della loro officina, li avevano accusati di essere loro complici, e avevano picchiato i suoi familiari; di aver lasciato il suo Paese dopo che il padre, il 2 dicembre 2014, era deceduto a seguito delle percosse ricevute dalla polizia, nel tentativo di indurlo a confessare; di essersi recato a Tripoli, in aereo, per imbarcarsi poi alla volta dell’Italia, dove è giunto il 17 febbraio 2015.

2. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

4. Con il primo motivo – rubricato “ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e g) in merito alla sussistenza di un timore fondato di subire persecuzione o danno grave nella regione di provenienza del ricorrente” – si lamenta che il giudice d’appello, nel condividere il giudizio di non credibilità formulato dal tribunale, si sarebbe limitato a “contestare le dichiarazioni rese solo con riguardo alla loro credibilità interna, dando rilievo ad elementi del tutto secondari e non offrendo alcuna dettagliata spiegazione de perchè le singole vicende narrate dal ricorrente dovrebbero ritenersi inverosimili” ed avrebbe valutato le “informazioni disponibili sul Pakistan” solo in relazione alla diffusione di attentati di matrice terroristica e non anche “di violazioni dei diritti fondamentali quali arresti arbitrari (di cui è stata vittima lo stesso ricorrente), torture, detenzione ed esecuzioni arbitrarie (di cui è stata vittima il padre del ricorrente)”.

5. Il secondo mezzo – rubricato “ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, art. 10 Cost., comma 3, art. 8 CEDU, in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari” – prospetta la mancata valutazione dello stato di vulnerabilità allegato dal ricorrente “a partire dalle vicende che lo hanno costretto a lasciare il suo Paese di origine perdendo ogni legame con la sua famiglia e la sua comunità, passando anche per il periodo trascorso in Libia”, tenendo conto che egli “vive ormai da anni in Italia” e ha solo “sporadici contatti” con i familiari, che si sarebbero “trasferiti dal villaggio di origine”.

6. Per entrambi i motivi va rilevata l’inammissibilità delle censure motivazionali, in quanto formulate senza l’osservanza dei canoni imposti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5), per cui il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

7. Con riguardo al vizio di legge veicolato dal primo motivo, occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto non solo ad allegare i fatti costitutivi del diritto, ma anche a fornirne la prova, a meno che ciò risulti impossibile; solo a fronte di un’esaustiva allegazione il principio dispositivo può trovare deroga, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e l’adozione del criterio di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare; sempre che costui, oltre ad essersi attivato tempestivamente per la proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva, condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (ex plurimis, Cass. 6936/2020, 15794/2019).

7.1. Orbene, la valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che dei criteri generali di ordine presuntivo idonei a consentire la valutazione giudiziale della veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019). La norma suddetta impone infatti al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, se non suffragate da prove, non solo a un controllo di coerenza – sia intrinseca (con riguardo al racconto) che estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – ma anche a una verifica di plausibilità della vicenda narrata a fondamento della domanda, con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni (Cass. 21142/2019), al fine di stabilire se “dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile” (v. lett. e) dell’art. 3, comma 5, cit.), nonchè ad escludere, in ultima analisi, la strumentalità delle dichiarazioni.

7.2. Da ciò consegue che: “a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato” (Cass. 6897/2020).

7.3. Nel caso di specie il giudice d’appello, confermando le valutazioni già espresse da quello di primo grado, ha puntualmente evidenziato, a pag. 5, le “molteplici incongruenze” riscontrate nel racconto, e ha ritenuto che le contraddizioni rilevate investissero “elementi decisivi” ai fini della invocata protezione internazionale. Si tratta di valutazioni che integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non essendo ammissibile in questa sede una rivisitazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente in vista di una loro diversa lettura o interpretazione.

7.4. Per consolidato orientamento di questa Corte, infatti, l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente – valutata alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex multis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).

7.5. Più in generale, il massimo collegio nomofilattico ha di recente ribadito l’inammissibilità di un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

7.6. Quanto al connesso profilo dei rapporti tra valutazione di credibilità soggettiva del richiedente asilo e dovere di cooperazione istruttoria del giudice, questa Corte ha più volte affermato che, quando non sia in questione la “personalizzazione del rischio” – come (in varia misura) per il rifugio politico e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), – l’acquisizione di informazioni sulla effettiva e attuale situazione del Paese di provenienza (cd. Country of Origin Information – C01) deve essere effettuata a prescindere dalla credibilità della narrazione del richiedente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), D.Lgs. cit., che a certe condizioni accorda la protezione sussidiaria per il solo fatto della provenienza da un territorio in cui sussiste una situazione di violenza indiscriminata, sempre che il ricorrente abbia assolto il proprio dovere di allegazione e il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata (ex multis, Cass. 14283/2019, 7985/2020, 8020/2020, 10286/2020).

7.7. Il Collegio, pur nella consapevolezza dell’esistenza di un indirizzo più restrittivo – per cui l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente preclude sempre, anche nell’ipotesi di cui al citato art. 14, lett. c), gli approfondimenti istruttori officiosi ai fini della protezione internazionale (a differenza di quella umanitaria: Cass. 10922/2019, 7985/2020, 8020/2020), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018, 33096/2018, 28862/2018, 33858/2019, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019, 8367/2020, 11924/2020) – e di un opposto indirizzo minoritario – per cui, salvo specifici casi eccezionali (notorio, palese falsità, mancata allegazione, rinuncia espressa), l’obbligo di cooperazione istruttoria deve essere sempre assolto dal giudice, poichè altrimenti la valutazione di credibilità, che attiene alla prova, diverrebbe condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto o giudizio sulla lealtà processuale della parte (Cass. 8819/2020) – ritiene condivisibile l’orientamento esposto sub 7.6, cui anche il giudice a quo si è conformato, utilizzando plurime COI tratte da fonti qualificate (v. pag. 6-7 della sentenza impugnata), aggiornate a novembre 2018, per escludere che in Pakistan vi siano i presupposti di fatto per la concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

8. Anche la censura di violazione di legge veicolata col secondo mezzo è infondata, poichè la valutazione effettuata dalla corte territoriale – che ha escluso l’esistenza di specifici profili di vulnerabilità personale del ricorrente, valutando comparativamente il livello di integrazione raggiunto in Italia e le sue presumibili condizioni di vita in caso di rimpatrio nel Paese d’origine, ove vive ancora la sua famiglia – risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della protezione umanitaria, astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019): i) richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020); ii) esclude che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza, ovvero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460,

29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020); afferma che non è “ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema facoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 3681/2019).

9. Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato, mentre occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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