Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24028 del 23/10/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 24028 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MANCINO ROSSANA
SENTENZA
sul ricorso 15357-2012 proposto da:
TROTTA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato
VITO NANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato
TENERELLI ETTORE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
2430
PELLEGRINI
S.P.A.,
(già
Pellegrini
Centro
Sud
S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO
LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato
Data pubblicazione: 23/10/2013
COZZOLINO FABIO MASSIMO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SALONIA ROSARIO, giusta
procura speciale notarile in atti;
..
–
avverso
la
sentenza n.
controricorrente
–
1167/2011 della CORTE
6099/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato MANNA VITO per delega TENERELLI
ETTORE;
udito l’Avvocato COZZOLINO FABIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
..
D’APPELLO di BARI, depositata il 30/05/201i R.G.N.
15357/2012 r.g.n. Trotta Michele c/Pellegrini s.p.a. (già Pellegrini Centro Sud s.p.a.)
ud 3 luglio 2013
Svolgimento del processo
Centro Sud s.p.a. la nullità del licenziamento intimatogli in data 28.3.1997, con
condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ovvero al risarcimento del
danno nonché, in subordine, alla condanna della Onama s.p.a. subentrata nella
gestione del servizio mensa, all’assunzione o al risarcimento del danno.
2. A sostegno del decisum la Corte riteneva, per quanto qui rileva, che il ricorrente,
pur dolendosi del mancato rispetto, da parte della società, dell’obbligo di
repechage, aveva mosso contestazioni generiche alla possibilità di reimpiego
senza indicare tempestivamente, nell’atto introduttivo della lite, la possibilità
concreta di una diversa sistemazione in altre mense gestite dalla Pellegrini.
3. Per la cassazione di tale sentenza, Trotta Michele ha proposto ricorso con due
motivi. La Pellegrini s.p.a. (già Pellegrini Centro Sud s.p.a.) ha resistito con
controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. La sentenza impugnata risulta, invero, depositata in cancelleria, per la
pubblicazione, il 26 aprile 2011 e pubblicata il 30 maggio 2011 e il
procedimento notificatoti° del ricorso per cassazione è stato avviato il 30
maggio 2012, con la consegna dell’atto d’impugnazione all’agente notificante.
6. Come affermato da questa Corte, anche a sezioni unite (v. SU, sentenza n.
13794 del 2012 e numerose altre conformi delle sezioni semplici), quando
sull’originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del
cancelliere, il quale dà atto che essa è stata depositata in una certa data e
pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del c.d. termine lungo per
l’impugnazione, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., occorre fare riferimento alla
data di deposito, e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che
integra la fattispecie di cui all’art. 133 cod. proc. civ., mentre la successiva
pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per
la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi alle parti dell’avvenuto
deposito.
Rossana Mancino est.
15357/21112 r.g.n. Trotta Michele c/Pellegrini s.p.a. (già Pellegrini Centro Sud s.p.a.)
1. Con sentenza del 26 aprile 2011, la Corte d’Appello di Bari respingeva il
gravame svolto da Trotta Michele contro la sentenza di primo grado che aveva
rigettato la domanda volta a far dichiarare, in contraddittorio con la Pellegrini
7.
Nella specie, il ricorso avverso la sentenza d’appello, depositata, come già
detto, il 26 aprile 2011, è stato notificato oltre il termine lungo di
impugnazione, che scadeva il 26 aprile 2012 e va, pertanto, dichiarato
inammissibile.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, per la
complessità della questione devoluta alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
8.