Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24027 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 06/09/2021), n.24027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26551-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.), Agente della

Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Giovanni Pierluigi PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA

SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

– resistenti con mandato –

nonché contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 407/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/05/2015 R.G.N. 810/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 7.5.2015, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti per contributi previdenziali di cui all’intimazione di pagamento notificata a P.M. in data 27.2.2010;

che avverso tale pronuncia Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre P.M. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la società concessionaria dei servizi di riscossione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che le risultanze dell’estratto di ruolo non potessero costituire prova dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale prodromica all’intimazione di pagamento e altresì per aver ritenuto inammissibile la produzione in appello della relata di notifica della cartella medesima, siccome tardiva;

che il motivo è parzialmente fondato, dovendo ribadirsi, sulla scorta di Cass. nn. 14755 del 2018 e 23518 del 2019, che, costituendo l’eccezione di interruzione della prescrizione un’eccezione in senso lato e potendo pertanto essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo (e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio di cui all’art. 421 c.p.c., comma 2 e art. 437 c.p.c.), non può il giudice d’appello limitarsi a rilevare la tardività della produzione di documenti che siano indispensabili ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l’acquisizione da quest’ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell’avvenuta allegazione dei fatti;

che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

 

 

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