Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24026 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5923-2019 proposto da:

U.R.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMELA GRILLO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza notificata il 16/01/2019, la Corte d’appello di Perugia ha confermato l’ordinanza cui il Tribunale di Perugia aveva negato ogni forma di protezione internazionale al cittadino pakistano U.R.A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal Pakistan a causa dell’aggressione e delle minacce di morte subite da parte del fratello di un ragazzo che egli aveva involontariamente ucciso durante una partita di cricket, sebbene la stessa polizia avesse riconosciuto la sua non colpevolezza e arrestato l’aggressore (poi rilasciato su cauzione).

Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso affidato a tre motivi, notificato in data 12/02/2019 al Ministero dell’interno, che non ha svolto difese.

A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 o in subordine del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, per avere la corte d’appello qualificato i fatti “come una vicenda meramente privata”, senza tener conto della situazione generale del Pakistan e, in particolare, del Punjab (regione di provenienza del richiedente) contrassegnata “da periodici scontri tra opposte fazioni politico-religiose, ricorrenti sanguinosi attacchi contro civili e una sistematica violazione dei diritti umani”, pur essendo “dovere del Giudicante svolgere accertamenti attuali”.

2.1. Il secondo mezzo prospetta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”, in quanto sarebbe stato disatteso il peculiare regime dell’onere della prova che regola i procedimenti in materia di protezione internazionale, caratterizzati dal potere istruttorio officioso sulle condizioni del Paese di origine.

2.2. Con il terzo motivo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, c.d. protezione umanitaria” – si denunzia il carente esame dei profili di vulnerabilità allegati dal ricorrente e l’assenza della valutazione comparativa tra i due ambienti di vita (quello di origine e quello attuale in Italia) “nel godimento dei diritti fondamentali ed inviolabili che rendono una vita degna di essere vissuta”.

3. Le censure veicolate dai motivi sono inammissibili.

3.1. Quanto al primo, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, poichè la qualificazione data dalla Corte d’appello di “vicenda meramente privata” si riferisce al diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale non rileva la generica allegazione degli scontri esistenti nel Punjab tra opposte fazioni politico-religiose.

3.2. Anche il secondo motivo, nella sua estrema lapidarietà e genericità, non tiene conto della ratio decidendi afferente il diniego di protezione sussidiaria, fondata, oltre che sulla non credibilità della vicenda personale narrata, sulla non sussumibilità delle allegazioni del ricorrente circa la situazione civile e politica del Pakistan tra i presupposti normativi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per le ragioni indicate a pag. 4 della sentenza impugnata.

3.3. Il terzo motivo, sulla protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – manca della necessaria allegazione sia della specifica vulnerabilità personale sia delle condizioni di vita nel paese di origine da valutare comparativamente al livello di integrazione raggiunto in Italia.

3.4. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte richiede infatti il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza del richiedente – poichè si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, bensì quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti (Cass. 17072/2018, 9304/2019) – nè considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

4. All’inammissibilità dei motivi del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato, mentre occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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