Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24026 del 24/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 24/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26002/2013 proposto da:

CAMMISA COSTRUZIONI S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PELLETTIERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROSA TRONCELLITI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Q.A.;

– intimato –

Nonchè da:

Q.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 10 SC. B INT. 1, presso lo studio dell’avvocato CATIA

DI CESARE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SALLICANO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CAMMISA COSTRUZIONI S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PELLETTIERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROSA TRONCELLITI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 829/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/07/2013 R.G.N. 1380/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato TRONCELLITI ROSA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito quello incidentale e inammissibilità ricorso

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, ha annullato il licenziamento intimato il 13 settembre 2008 ad Q.A. dalla s.r.l. Cammisa Costruzioni, ritenendolo illegittimo per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, ed ha condannato la società a corrispondere all’appellante l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, richiesta dal ricorrente già al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado.

2 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Cammisa Costruzioni s.r.l. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Q.A. ha resistito con tempestivo controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato per lamentare l’omessa motivazione sul secondo e sul terzo motivo di appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso la s.r.l. Cammisa Costruzioni denuncia “violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, così come modificato dalla L. n. 108 del 1990, anche in relazione all’art. 1453 c.c.; assenza dei presupposti necessari a supportare la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione”. Premesso che Q.A. aveva chiesto nelle conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado solo il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la improponibilità della domanda, perchè l’opzione può essere esercitata solo dopo che l’ordine di reintegrazione sia stato emesso. Non è pertanto consentito al lavoratore comunicare la scelta direttamente al giudice, anzichè al datore di lavoro, e chiedere in sede giudiziale il pagamento della indennità sostitutiva in luogo della condanna del datore di lavoro a reintegrarlo nel posto in precedenza occupato.

2 – Il motivo è infondato.

Questa Corte, già a partire dalla sentenza n. 10283 del 16 ottobre 1998, ha affermato che l’esercizio del diritto di opzione non è temporalmente limitato, quanto al termine iniziale, dall’emissione dell’ordine di reintegrazione da parte del giudice.

La L. n. 300 del 1970, art. 18, infatti, si limita a fissare il termine finale nell’ovvia esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza conseguente ad una pronunzia di accoglimento.

La norma, peraltro, non esclude che il lavoratore possa optare per la indennità sostitutiva senza attendere l’accertamento giudiziale della illegittimità del licenziamento, atteso che, come il diritto-dovere alla reintegrazione, la facoltà di optare per l’indennità sorge con l’illegittimo recesso.

Ciò perchè il legislatore “ha inteso attribuire all’elemento fiduciario, che connota il rapporto di lavoro, una valenza bidirezionale, nel senso che la rottura di quel vincolo può essere posta a fondamento, per un verso, del licenziamento e, per altro verso, del diritto del lavoratore – in luogo del ripristino del rapporto che sia da questi valutato negativamente (per la perdita della reciproca stima, per ostilità ambientale ecc.) – all’attribuzione dell’indennità sostitutiva in conseguenza di un recesso di cui sostenga l’illegittimità”.

Detto orientamento, consolidatosi nel tempo (si rimanda fra le più recenti a Cass. 10.11.2008 n. 26920 e a Cass. 25.1.2011 n. 1690), è stato richiamato, e sostanzialmente fatto proprio, dalle Sezioni Unite di questa Corte che, sia pure pronunciando ad altri fini ed in diversa fattispecie, hanno evidenziato che la indennità sostitutiva, nata come istituto per così dire processuale connesso alla provvisoria esecutività della sentenza di reintegrazione, si evolve in “istituto sostanziale nel momento in cui si sgancia dall’ordine di reintegrazione: diventa una delle conseguenze del licenziamento illegittimo in regime di tutela reale. Se il lavoratore illegittimamente licenziato può chiedere al giudice solo la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva, quest’ultima si affianca all’indennità risarcitoria e va a completare il quadro delle conseguenze economiche compensative del licenziamento illegittimo” (Cass. S.U. 27.8.2014 n. 18353).

Hanno poi aggiunto che, qualora l’opzione venga esercitata già con la domanda introduttiva del giudizio, “non c’è alcuna obbligazione con facoltà alternativa e non si può ritenere che il rapporto sarà risolto solo quando l’indennità sarà pagata; ma al contrario il rapporto è da intendersi risolto già al momento della comunicazione dell’opzione del lavoratore, che in tal modo rende partecipe il datore di lavoro del suo disinteresse a proseguire il rapporto ove il licenziamento sia ritenuto illegittimo dai giudice”.

3 – Il ricorso è, pertanto, fondato su una esegesi dell’art. 18 della legge n. 300/1970 contrastante, quanto al termine iniziale per l’esercizio dell’opzione, con la giurisprudenza consolidata di questa Corte e, quanto alla natura della obbligazione, con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.

La sentenza n. 21452 del 2013, richiamata dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., oltre ad essere stata pronunciata prima dell’intervento delle Sezioni Unite, si riferisce ad una fattispecie non assimilabile a quella oggetto di causa, poichè in quel caso era stata eccepita la tardività dell’opzione espressa da un lavoratore che, pendente il giudizio per l’accertamento della illegittimità del recesso, su invito del datore di lavoro aveva ripreso servizio (senza, però, rinunciare alle domande già proposte in sede giudiziale) ed aveva, poi, optato per l’indennità dopo la pronuncia della sentenza.

4 – L’infondatezza del ricorso principale assorbe l’incidentale condizionato ed esime la Corte dall’esame dello stesso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la s.r.l. Cammisa Costruzioni al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA