Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24026 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24026 Anno 2013
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 28390-2007 proposto da:
MASI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TARO 25, presso lo studio dell’avvocato MAGARAGGIA
DEBORA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPADIA
FRANCESCO V., giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2096

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 01585570581, (già
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E
SERVIZI

PER

AZIONI),

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 23/10/2013

in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato OZZOLA MASSIMO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 733/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato SILVAGNI BARBARA per OZZOLA MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di BARI, depositata il 31/05/2007 R.G.N. 4073/2004+1;

Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Bari, Giovanni Masi, dipendente
dell’Ente Ferrovie dello Stato (poi trasformatosi in Ferrovie dello
stato società di Trasporti e servizi per Azioni), deduceva di
soffrire di una infermità (spondiloartrosi lombo sacrale) già
riconosciutagli come dipendente da causa di servizio, con
delibera n. 753 \ 89, ottenendo così il riconoscimento dell’equo

Lamentava che la predetta infermità aveva subito un
aggravamento, tanto da indurlo a chiedere una revisione
dell’indennizzo già corrispostogli. Poiché la datrice di lavoro non
aveva mai dato riscontro a tale richiesta, aveva proposto ricorso
al Pretore di Bari per ottenere il riconoscimento
dell’aggravamento dell’infermità già riconosciutagli e, di
conseguenza, la condanna della datrice di lavoro al pagamento
della maggiore somma dovuta a tale titolo.
Resisteva in giudizio la Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e
Servizi per Azioni.
Il Tribunale di Bari, disposta c.t.u. medico legale, con sentenza
n.228\2004 accoglieva la domanda, riconoscendo
l’aggravamento dell’infermità ed ascrivendola alla 5a categoria di
cui alla tabella A del d.P.R. n. 834/1981, condannando la
Ferrovie dello Stato S.p.A. al pagamento della relativa somma.
Avverso tale sentenza interponevano autonomi e distinti appelli
la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato Società
di Trasporti e Servizi per Azioni) e la Ferrovie dello Stato s.p.a.,
quest’ultima in particolare eccependo la propria estraneità al
giudizio, essendo stata costituita solo nel 2000, laddove il
legittimato passivo doveva intendersi la Ferrovie dello Stato
Società di Trasporti e Servizi per Azioni, poi divenuta Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a. Tale ultima società contestava invece
nel merito le conclusioni cui era giunto il primo giudice.
Si costituiva il Masi resistendo al gravame.

3

indennizzo.

La Corte d’appello di Bari, riuniti i ricorsi, con sentenza
depositata il 31 maggio 2007, rigettava la domanda formulata
dal Masi, che qui propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi.
Resiste la R.F.I. s.p.a. con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione

applicazione della legge 29 ottobre 2001 n. 461, nonché dei
d.P.R. n. 3 \ 57, n. 915 \ 78 e n. 834 \ 81, oltre che dell’art. 11 della
legge n. 564 \ 81 e degli artt. 1 e 10 del d.m. n. 1622 \ 83 (ex art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Lamenta in sostanza che mentre le Tabelle allegate al d.P.R. n.
915 \ 78 facevano riferimento alle infermità ivi indicate ai fini
della iscrizione nella varie categorie ivi previste, la Corte di
merito, sia pur sulla base delle risultanze della disposta c.t.u.,
aveva respinto la domanda di aggravamento valutando solo la
percentuale di inabilità. Evidenziava che laddove le infermità
accertate non trovassero esatta collocazione all’interno di una
delle categorie tabellate, doveva farsi ricorso all’analogia.
Il motivo è infondato. Il d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 riguarda
le pensioni di guerra e non contiene le categorie di cui si discute,
previste invece dalle Tabelle allegate al d.P.R. n. 834 \ 81.
Il ricorrente in ogni caso non censura l’accertamento eseguito,
tramite c.t.u., dalla Corte di merito circa l’assenza di
aggravamento delle patologie per cui egli già godeva dell’equo
indennizzo, senza comunque chiarire, in contrasto col principio
dell’autosufficienza, le ragioni per cui le infermità denunciate
avrebbero dovuto ascriversi a diversa e più elevata categoria di
rendita.
Giova peraltro evidenziare che la sentenza di primo grado
(riformata dalla pronuncia oggi impugnata), riconobbe la
reclamata quinta categoria (di cui alla tabella A del d.P.R. n.
834 \ 81), accertando tramite c.t.u. un aggravamento

1.-Con il primo motivo il Masi denuncia violazione e falsa

dell’infermità (spondilo artrosi lombo sacrale) da cui il Masi era
affetto, valutando pertanto l’inabilità funzionale complessiva e
non la tipologia delle infermità. Del resto, essendo nella specie
richiesta una maggiore somma per equo indennizzo, lo stesso
art. 11 del d.P.R. n. 915 \ 78, al comma 3, stabilisce che “Quando
sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad
indennità per una volta tanto, il trattamento spettante
lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni
stesse”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una insufficiente
e contraddittoria motivazione relativamente alla valutazione
(della relazione) del c.t.u. (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
Lamenta che la Corte di merito non tenne adeguato conto che
all’originaria diagnosi di laminectomia ed ernia discale, si era
aggiunta una spondilo artrosi con segni di radicolopatia
periferica, che certamente provocavano un aggravamento
dell’infermità.
Lamenta ancora che la Corte di merito non motivò minimamente
le ragioni che la indussero a preferire le conclusioni cui era
giunto il c.t.u. nominato in sede di appello, rispetto a quelle cui
era giunto il c.t.u. nominato in primo grado.
Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.
Inammissibile laddove sottopone a questa Corte valutazioni in
fatto ed inoltre per non aver prodotto (ex art. 369, comma 2, n. 4
c.p.c.) o riprodotto in ricorso, nel rispetto del principio di
autosufficienza, le c.t.u. in questione.
Deve infatti evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di
legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di
un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha
l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della
prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente

interpretato dal giudice di merito (Cass. ord. 16 marzo 2012 n.
4220), indicandone quanto meno la sua esatta ubicazione

all’invalido è determinato in base alla riduzione della capacità

all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011
n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il
controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle
prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso
per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla
base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio
2010n. 17915).

contrastanti consulenze tecniche d’ufficio (nella specie, la prima
disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di
gravame), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia
espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è
sufficiente – ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile
in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.- pur se
tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo
parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano
positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano
negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario,
siano essi esposti nella prima relazione o “aliunde” deducibili (ex

aliis, Cass. 27 febbraio 2009 n. 4850).
Nella specie la Corte distrettuale ha adeguatamente motivato sul
punto, chiarendo, alla luce dell’elaborato peritale, che le
infermità pur invocate dall’odierno ricorrente (spondiloartrosi e
radicolopatia periferica) presentavano scarsa incidenza
funzionale, inidonee pertanto a configurare il richiesto
aggravamento.
3. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q .M .
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in

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Infondato in quanto, laddove in presenza di due successive

C.50,00 per esborsi, €.2.500,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno

2013

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