Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24026 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15445/2010 proposto da:

D.F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato

CORRADO CARRUBA, rappresentata e difesa dagli avvocati PISANELLO

Rossano, CAPRIOLI GIOVANNI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

LA FONDIARIA – SAI ASSICURAZIONI, G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2009 del TRIBUNALE di LECCE, SEZIONE

DISTACCATA DI GALLIPOLI del 18/04/09, depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 20/4/2009 il Tribunale di Lecce in accoglimento del gravame interposto dalla compagnia assicuratrice SAI ASSICURAZIONI s.p.a., e in conseguente parziale riforma della pronunzia G. di P. Gallipoli 28/9/1998 che aveva ascritto all’esclusiva responsabilità del sig. G.C. la responsabilità del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) tra l’autovettura di proprietà e da quest’ultimo condotta e quella condotta dalla sig. D.F.G. e di proprietà della sig. M.C., condannava la D.F. a restituire quanto corrispostole a titolo di rivalutazione monetaria.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la D. F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con il 1 MOTIVO la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Orbene, nel caso i motivi non recano invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate da quanto osservato dal difensore della ricorrente nella memoria, ove si sostiene l’idoneità dei formulati quesiti e motivi;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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