Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24025 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12933/2010 proposto da:

D.S. (OMISSIS), in proprio e nella qualità

di legale rappresentante della DAS ALIMENTARI SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI DOMIZIO Silvio giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONAD ADRIATICO SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del Presidente del

consiglio di amministrazione, incorporante la PICENOGEST SRL,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio

dell’avvocato BARBERA Marco, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAROZZI SILVIO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

18/02/09, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Marozzi Silvio, difensore della controriocrrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso conformemente alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 26/3/2009 la Corte d’Appello di L’Aquila, dichiarato il difetto di legittimazione attiva del sig. D. S., respingeva il gravame interposto dalla società Das Alimentari s.a.s. in relazione alla pronunzia Trib. Chieti 24/9/2008 di rigetto della domanda da quest’ultima proposta nei confronti della società Picenogest s.r.l. di risarcimento dei danni lamentati per asserita perdita dell’avviamento commerciale.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D. e la società Das Alimentari s.a.s. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la società Conad Adriatico Società Cooperativa (incorporante la Picenogest s.r.l.).

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2312 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano violazione degli artt. 284 bis, 447 bis, 437 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo denunziano violazione degli artt. 521, 560, 676 c.p.c., artt. 1218, 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass. , 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia violazione di norme di diritto non recano invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle ragioni delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria, che è stata viceversa prodotta dalla controricorrente;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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