Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24024 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 26/09/2019), n.24024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 2105/2013 proposto da:

Oilgear Towler srl rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferrajoli

Luigi e Fischioni Giuseppe, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma via della Giuliana 32;

– ricorrente –

contro

Agenzia dell’Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. di Brescia n. 74/65/12 depositata il 14/06/2012.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 30/04/2019.

Fatto

RILEVATO

La società Oligear Townler srl poneva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia-Brescia n. 74/65/12 depositata il 15.03.2012. Premesso che la CTP di Milano aveva accolto il ricorso del contribuente, la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva ritenuto, invece, legittimi i due avvisi di accertamento notificati alla società, uno per il 2005 e l’altro per il 2006, con cui l’ufficio stesso aveva recuperato a tassazione la somma complessiva di Euro 54.074,29 per maggiori imposte e sanzioni.

La società ha posto a base del ricorso per cassazione due motivi.

Il primo, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies; della L. n. 146 del 1998, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il secondo, per omessa o insufficiente motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alle circostanze dedotte riguardanti la particolare natura della società per essere succursale di un’azienda americana con amministratore unico non italiano.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando violazione di legge, sostiene che il giudice regionale si sia basato, nell’accogliere l’appello, unicamente sulla presunzione derivante dallo scostamento tra quanto dichiarato e lo standard emergente dallo studio di settore. In particolare, la società ritiene che la CTR aveva errato nel considerare legittimi gli avvisi di accertamento sul solo presupposto dello “scostamento”, assurto a irfitio grave preciso e concordante, e per ciò stesso legittimante gli “avvisi”, ritenendo – la Commissione superfluo l’accertamento di ulteriori elementi indiziari, dal momento che il contribuente non era stato in grado di indicare fatti certi idonei a dimostrare non conseguiti i maggiori ricavi.

La tesi contestata appare, invece, corretta e conforme alle disposizioni richiamate, cioè al meccanismo accertativo risultante dalla combinazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies e L. n. 146 del 1998, art. 10.

L’Ufficio, infatti, non si è basato, nel pervenire all’accertamento di un maggior reddito, unicamente sullo scostamento tra quanto dichiarato e gli indici presuntivi emergenti dall’applicazione dello studio di settore, ma, oltre che da tale dato, anche sulla considerazione dell’omessa indicazione per ben due annualità del valore dei beni. Erra, pertanto, la ricorrente, nell’affermare che la pretesa erariale sia frutto “esclusivamente dell’applicazione dello studio di settore”.

La disciplina, in materia di accertamento mediante studi di settore, attribuisce decisivo rilievo al contraddittorio endoprocedimentale, assicurato al contribuente, a pena di nullità dell’accertamento, nel corso del quale egli è nella condizione di dimostrare, con la più ampia facoltà di prova, l’incongruenza o l’infondatezza, totale o parziale, della pretesa impositiva e dei presupposti fattuali e reddituali sui quali si basa.

La Corte ha più volte affermato, e questo collegio lo ribadisce, che in tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura. (Sez. 5, Ordinanza n. 769 del 15/01/2019; Ord. n. 14288/2016).

Nel caso di specie, la ricorrente non contesta il giudizio negativo formulato sulle prove contrarie offerte.

Anche il secondo motivo, relativo ad omessa o insufficiente motivazione, appare infondato in quanto la sentenza non ha mancato di valutare la peculiarietà dedotta dalla società, consistente nell’essere la “Oilgear Towler srl” una succursale di una azienda americana, con amministratore unico non italiano.

La commissione, anzi, ha esplicitamente ritenuto che tali circostanze “non escludano “ex se” l’interesse a non fatturare ricavi” e che quindi non avessero alcuna attinenza esplicativa con l’omissione contestata nè la giustificassero. Non è dato cogliere, pertanto, nella decisione alcuna carenza motivazionale, per cui la censura si risolve piuttosto nella richiesta di nuova valutazione delle risultanze processuali svolte dal giudice merito, inammissibile in questa sede. Alla soccombenza segue la condanna alle spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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