Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24024 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12899/2010 proposto da:

AKZO NOBEL COATINGS SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato CAPRIOLO Simona,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCOLA BIAGIO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LEDOGA SRL, in persona del Presidente legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato CONTALDI Mario, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FALETTI GIANCARLO giusta procura in

calce alla memoria di resistenza;

– resistente –

e contro

INDUSTRIA CHIMICA LEGNO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 883/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

23/01/07, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 26/3/2009 la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame interposto società Industria Chimica Legno s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano 24/4/2003, rigettava la domanda di pagamento somma nei confronti di quest’ultima monitoriamente azionata dalla società Akzo Nobel Coatings s.p.a. a titolo di fornitura merci.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Akzo Nobel Coatings s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Propone intervento, con memoria di resistenza, la società Ledoga s.r.l..

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il 3 motivo denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, – in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia violazione di norme di diritto non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle ragioni delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che inammissibile è altresì l’intervento spiegato in questa sede dalla società LEDOGA s.r.l., che non ha partecipato al giudizio di merito, atteso che come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, e anche recentemente di ribadire, nel giudizio di legittimità l’intervento volontario del terzo non è consentito, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Cost., giacchè la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione; nè risulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell’atto, inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all’impugnazione ed assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (v., Cass., Sez. Un., 23/1/2004, n. 1245, e, da ultimo, Cass., 17/5/2011, n. 10813);

ritenuto che non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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