Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24024 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27660-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G.MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 996/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/11/2010 R.G.N. 1508/2006.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 996/2010, depositata il 22 novembre 2010, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato illegittimo il contratto a termine stipulato da M.G. e dalla società Poste Italiane S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e trasporto, presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 16/2/2004 al 30/4/2004;

– che a sostegno della propria statuizione la Corte ha posto una duplice ragione decisoria e cioè sia il difetto di specificità della causale, sul rilievo che nel contratto individuale non era stato indicato l’ufficio specifico cui il lavoratore sarebbe stato assegnato nell’ambito della macrostruttura; sia il difetto di prova circa l’effettiva sussistenza delle esigenze di sostituzione, stante l’inidoneità a tal fine dei capitoli di prova articolati dalla società e del prospetto dalla medesima formato e prodotto quale doc. 2;

– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con tre motivi, assistiti da memoria;

– che il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

OSSERVATO

che deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura la sentenza, nella parte relativa al ritenuto difetto di prova delle esigenze sostitutive, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), avendo la Corte territoriale erroneamente valutato le prove documentali e testimoniali offerte sul punto e comunque non avendo reso una motivazione adeguata;

– che il motivo in esame, con il quale si tende, nella sostanza, a sollecitare una rilettura del complessivo materiale di prova e una diversa valutazione del merito della causa, non può essere accolto;

– che invero la Corte di merito, nel concludere che la ragioni giustificatrici dell’assunzione a termine non risultavano provate, ha sottolineato, con articolata motivazione, come i capitoli di prova della società fossero del tutto generici, anche considerando la situazione di un’azienda complessa come quella di Poste Italiane; ha inoltre sottolineato come neppure ex post la società fosse stata in grado di indicare quali dipendenti erano stati effettivamente sostituiti, anche per scorrimento, nell’ufficio cui il M. era stato destinato; come il prospetto prodotto non consentisse di individuare le mansioni dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e come piuttosto dimostrasse che Poste Italiane S.p.A. aveva, al tempo del contratto dedotto in giudizio, “un elevatissimo numero di dipendenti assenti negli uffici della Regione Lombardia, per varie cause”, tra le quali il prospetto indicava anche “le carenze di risorse”, per loro natura incompatibili con la dichiarata “esigenza di sostituzione, la quale per definizione è temporanea”;

– che deve ribadirsi il principio, già consolidato nel vigore dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ratione temporis applicabile, secondo il quale “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito”: Cass. n. 91/2014 (ord.); ed altresì il principio, egualmente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova. Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità”: Cass. n. 25608/2013;

– che gli altri motivi di ricorso, con i quali viene censurata la sentenza di secondo grado per avere ritenuto generica la causale (1^) e per avere dichiarato la nullità del termine e non anche dell’intero contratto (3^), risultano inammissibili per difetto di interesse;

– che, al riguardo, è stato ripetutamente precisato che “nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinchè si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni” (Cass. n. 4199/2002);

ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che non ricorrono i presupposti per la liquidazione delle spese di lite, essendo il M. rimasto intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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