Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24022 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16532-2018 proposto da:

PESCHERIA C.F., in persona del titolare

C.F., nonchè il signor C.F., nella sua qualità di

titolare della ditta individuale Pescheria C.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO BARBATO giusta procure speciali allegate al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO PESCHERIA C.F. DITTA INDIVIDUALE, GLOBAL FISH

NAPOLI SRL

– intimati –

avverso la sentenza n. 66/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto da C.F. quale titolare della “Ditta Individuale Pescheria C.F.” avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 16/03/2017, su ricorso della Global Fish Napoli S.r.l.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad an unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.

A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 650 e 644 c.p.c.” nonchè “degli artt. 650 e 140 c.p.c.”, per avere la corte d’appello erroneamente affermato che “il credito della Global Fish è acclarato in un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo) che per esplicita ammissione dei procuratori delle parti all’udienza del 21.3.2018 non è mai stato opposto, nemmeno tardivamente ex art. 650 c.p.c., ne risulta attivata la procedura per la declaratoria di inefficacia ex art. 644 c.p.c. per la mancata notifica entro il termine previsto dalla legge”, traendone la conseguenza che detto titolo “è divenuto incontestabile”, tanto da essere stato “ammesso al passivo, con decreto del g.d., nonostante il parere contrario del curatore”, senza tener conto che, dovendo l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. essere proposta entro il termine di dieci giorni dal “primo atto di esecuzione” – coincidente con la dichiarazione di fallimento in data 16 marzo 2017 – la Curatela fallimentare sarebbe stata “l’unica legittimata a proporre l’opposizione”.

3. Va preliminarmente dato atto della tempestività della notifica del ricorso, in quanto avviata in data 09/05/2018 (entro il termine perentorio di trenta giorni ex art. 18 L. Fall., comma 14, decorrente dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria in data 10/04/2018), seppur perfezionatasi in data 11-16/05/2018.

4. Il ricorso è però infondato.

4.1. Invero, ai fini della legittimazione ex art. 6 L. Fall., è sufficiente l’accertamento incidentale del giudice del merito (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass. 17105/2019, 30827/2018, 11421/2014) e al riguardo la Corte d’appello ha recisamente osservato che “le contestazioni mosse dalla reclamante (…) sono sfornite di sostegno probatorio”. Tale ratio decidendi – non specificamente impugnata – è assorbente rispetto all’ulteriore rilievo giudiziale della definitività del titolo monitorio in quanto non opposto, nemmeno tardivamente, nè dichiarato inefficace ex art. 644 c.p.c.

4.2. Al riguardo è appena il caso di aggiungere che il ricorrente ha tanto contraddittoriamente quanto infondatamente dedotto, dapprima (a pag. 3 del ricorso), che “era stato violato l’art. 140 c.p.c., con la conseguenza che il decreto ingiuntivo de quo non era stato mai notificato nel termine perentorio dei 60 giorni (art. 644 c.p.c.)”, che “l’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo andava proposta entro il giorno 9 febbraio 2017” e che “il ricorso di fallimento era stato depositato in data 24 gennaio 2017, ovvero quando era ancora pendente il termine dei quaranta giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo”; poi (nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.) che la notifica del decreto ingiuntivo era non già inesistente bensì “nulla, per cui non poteva essere proposta l’istanza di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c.”, sicchè l’unico rimedio esperibile era l’opposizione ex art. 645 c.p.c., da proporre entro il 3 aprile 2017 (quaranta giorni dalla notifica dell’istanza di fallimento, avvenuta il 20 febbraio 2017), così confermando di non aver proposto opposizione tardiva, pur potendolo fare quantomeno sino alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (15 marzo 2017), data oltre la quale l’accertamento del credito in questione – così come di tutti gli altri crediti – non sarebbe potuta avvenire, di norma, che in sede fallimentare, ex art. 52 e ss. L. Fall., sede nella quale detto credito risulta invero essere stato ammesso al passivo.

5. L’assenza di difese delle parti intimate esclude la pronuncia sulle spese.

6. Sussistono invece i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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