Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24022 del 24/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 24/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 24/11/2016), n.24022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7408/2014 proposto da:

C.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIERCARLO CARNELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AIR VALLEE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 116, presso lo studio dell’avvocato FULVIO NERI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 690/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/08/2013 r.g.n. 1559/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato CARNELLI PIERCARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

Con sentenza 7 agosto 2013, la Corte d’appello di Torino accertava la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato il 28 febbraio 2011 da Air Vallee s.p.a. al dipendente con mansioni di “Primo Comandante” C.R., del quale pertanto respingeva le domande di impugnazione del licenziamento e conseguenti di condanna reintegratoria e risarcitoria, nonchè al pagamento della somma di Euro 3.800,00 per rimborso di oneri di aggiornamento: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte, insieme con le domande di condanna della società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di Euro 40.065,65 per T.f.r. e retribuzioni non corrisposte e di Euro 717,50 per rimborso spese di trasferta (in ordine alle quali essa era confermata dalla sentenza di appello).

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva integrata la giusta causa del licenziamento intimato dall’irrimediabile rottura del vincolo fiduciario comportata dalla violazione degli obblighi di fedeltà, buona fede e correttezza da parte del lavoratore, nell’organigramma aziendale in posizione di responsabilità e di qualificata competenza. E ciò per il contenuto diffamatorio delle dichiarazioni, diffusamente e criticamente scrutinate, rese nelle interviste apparse il (OMISSIS) sul settimanale valdostano (OMISSIS), eccedenti il limite del legittimo esercizio del diritto di critica, in mancanza di un concreto interesse generale alla diffusione, e con tono gratuitamente denigratorio, di notizie anche riservate sulla condizione di pesante crisi economica e di inadeguatezza organizzativa e di strategia imprenditoriale, neppure essendo risultata nel contesto della vicenda la qualità di rappresentante sindacale dell’intervistato.

La Corte subalpina ravvisava quindi la proporzionalità della sanzione espulsiva al fatto contestato, anche in ragione della previsione dell’art. 25 del CCNL di categoria (di giusta causa di licenziamento della “diffamazione di superiori o della società”).

Essa ribadiva, infine, la prova della spettanza al lavoratore dei crediti a titolo retributivo e di rimborso suindicati.

Con atto notificato il 15 marzo 2014 C.R. ricorre per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per l’erronea esclusione del legittimo esercizio del proprio diritto di critica, quale rappresentante sindacale (presupposto della scelta del giornale di intervistare lui e non altri) e comunque di lavoratore interessato, sulla base di una non corretta valutazione delle circostanze, non adeguatamente contestualizzate e di un sostanziale travisamento di alcuni fatti riferiti, senza neppure una più attenta distinzione tra le effettive dichiarazioni rese e la loro trasposizione giornalistica per un maggiore effetto sul pubblico dei lettori, tenuto anche conto della propria inesperienza nei rapporti con la stampa.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la corretta riconducibilità delle proprie dichiarazioni al giornale al legittimo esercizio di critica, in quanto rispettose dei limiti di verità oggettiva dei fatti riferiti, dell’interesse pubblico alla loro conoscenza e della continenza formale della loro esposizione: con esclusione pertanto di un contenuto diffamatorio, siccome non lesivo, per gratuita offensività, della dignità di alcuno dei dirigenti della società, essendosi le critiche sempre espresse nei confronti dell’azienda, per la preoccupante condizione economica, gestionale e amministrativa, per i lavoratori, come l’esponente, pure rappresentante sindacale, ma anche per la collettività locale.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2105 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il rispetto dell’obbligo di fedeltà, buona fede e correttezza nelle dichiarazioni giornalistiche rese, nell’esercizio del diritto di critica in una situazione economica propria e degli altri dipendenti penalizzata dalla condizione gravemente deficitaria della società datrice.

Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., e art. 25 CCNL di categoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto di proporzionalità del licenziamento rispetto al fatto, con accertamento da condurre in concreto, in riferimento a natura e qualità del rapporto, alla posizione delle parti, ai precedenti disciplinari del lavoratore, da apprezzare favorevolmente per il lavoratore, autore di un apprezzato percorso professionale, riconosciutogli con incarichi importanti, fino all’epilogo di una situazione di crisi tale da privarlo degli emolumenti retributivi e dei rimborsi di spesa richiesti con il presente giudizio e accertati come spettantigli.

In assorbente via preliminare, la Corte rileva come del ricorso avverso la sentenza pubblicata il 7 agosto 2013 sia stata richiesta la notificazione (poi avvenuta il 15 marzo 2014) soltanto il 14 marzo 2014 e quindi oltre il termine di sei mesi prescritto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, applicabile ratione temporis: nell’ovvia esclusione, in quanto controversia di lavoro, della sospensione dei termini durante il periodo feriale, a norma della L. n. 742 del 1969, art. 3, ed in riferimento al quale ancora recentemente è stata negata la fondatezza della questione di illegittimità costituzionale (Cass. 16 ottobre 2015, n. 21003, con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato).

Esso è pertanto tardivo, sicchè deve esserne dichiarata l’inammissibilità.

La mancata prova della notificazione del controricorso, di cui risultante la sola spedizione a mezzo del servizio postale il 30 aprile 2014 (senza documentazione del ricevimento del relativo plico), esime il collegio dall’assunzione di provvedimenti sulle spese in favore della società intimata, per la quale neppure è comparso il difensore all’udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA