Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24022 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12679/2010 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato AIEVOLA Antonio giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO “(OMISSIS)” (OMISSIS), in persona de

legale rappresentante amministratore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

ABBAMONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato BALLETTA Giovanni

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EUROSTUDIO IMMOBILIARE SAS DI FARINA BRUNELLA E C., in persona del

suo socio accomandatario, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANFAUSTO PALANGE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONVENIENZA TRASPARENTE A RL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFAUSTO PALANGE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

L.A.A., R.S., AVVOCATI GIOVANNI

BALLETTA & EMMANUELE DE LUCIA STP, V.A.,

Z.

S., D.A., T.C.;

– incidentali –

avverso la sentenza n. 1580/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

7/04/09, depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 13/5/2009 la Corte d’Appello di Napoli respingeva i gravami interposti avverso la pronunzia Trib. S. MARIA C.V. 20/1/2006 di rigetto della domanda proposta dai sigg.ri G.M.G. ed altri di esecuzione forzata in forza della sentenza n. 2368/2000 nei confronti del Condominio (OMISSIS), nonchè di inammissibilità dell’opposizione spiegata dal sig. L.A. A. e della domanda di manleva formulata dalla AVVOCATI GIOVANNI BALLETTA ED EMMANUELE DE LUCIA S.T.P. e dal sig. Z.S. nei confronti della società EUROMOBILIARE s.a.s..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la G. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad UNICO complesso MOTIVO. Resistono con separati controricorsi il CONDOMINIO (OMISSIS), la società EUROSTUDIO IMMOBILIARE s.a.s. e la società CONVENIENZA TRSPARENTE s.r.l..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con UNICO complesso MOTIVO la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 882, 1104, 1117, 2653, 2909 c.c., art. 111 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso il motivo non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca invero la chiara indicazione -nei termini più sopra indicati – delle ragioni delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti CONDOMINIO (OMISSIS), società EUROSTUDIO IMMOBILIARE s.a.s. e società CONVENIENZA TRSPARENTE s.r.l., seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese delle giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti CONDOMINIO (OMISSIS), società EUROSTUDIO IMMOBILIARE s.a.s. e società CONVENIENZA TRSPARENTE s.r.l..

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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