Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24022 del 12/10/2017


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Cassazion ecivile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26498-2012 proposto da:

G.G.G., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE ERITREA presso lo studio dell’avvocato GERARDO

PICICHE’, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ATTILIO CUCARI GRAZIA DAVOLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO e LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 413/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/05/2012, R. G. N. 1880/2009.

Fatto

RITENUTO

che G.G.G. proponeva ricorso avverso l’accertamento dell’INPS con il quale era stata disposta la sua iscrizione retroattiva alla gestione commercianti in quanto socio accomandatario della s.a.s. IMMOBILIARE RONCHI con addebito dei relativi contributi;

che respinta la domanda e proposto appello, la Corte d’Appello di Milano (sentenza 8.3.2012) respingeva l’impugnazione rilevando che dall’istruttoria era emerso che G. avesse compiuto alcuni atti prodromici riferibili all’attività operativa della società (stipula e controllo dell’appalto relativo alla costruzione di cinque case a schiera, incarico e controllo del progettista e direttore dei lavori; selezione agenzie in vista della successiva vendita, esecuzione di operazioni bancarie e pagamenti), i quali atti erano prevalenti rispetto alla sua attività di amministratore, restando così integrati gli estremi richiesti per l’iscrizione alla gestione commercianti ai sensi della L. n. 1397 del 1960, come modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203.

che propone ricorso per cassazione G. con tre motivi, deducendo: 1) la violazione della L. n. 662 del 1996 e dell’art. 2195 c.c. in quanto l’attività prodromica, rivolta alla costruzione di cinque villette, che successivamente sarebbero state vendute della s.a.s. IMMOBILIARE RONCHI, non poteva essere definita commerciale; 2) la violazione della L. n. 45 del 1986 per la mancanza dei presupposti in diritto della sua partecipazione all’attività aziendale in modo abituale e prevalente; 3) l’erronea applicazione delle sanzioni stabilite per la fattispecie dell’evasione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116;

che l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso appare fondato in relazione al secondo motivo che investe l’inesistenza dei presupposti richiesti dalla L. n. 1397 del 1960, art. 1 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 ai fini dell’iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti; in particolare in relazione alla partecipazione personale “al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (requisito previsto alla lett. c);

che tale partecipazione è necessaria anche nelle società in accomandita semplice, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato della L. n. 160 del 1975, l’art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 non essendo per contro sufficiente la qualità di socio accomandatario (come questa Corte ha affermato in più occasioni; Cass. sentenza n. 5210 del 28/02/2017, sentenza n. 3835 del 26/02/2016);

che i medesimi presupposti non sono integrati dal compimento degli atti individuati dalla Corte d’Appello atteso che essi integrano piuttosto atti giuridici effettuati nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società;

che in ogni caso la Corte d’appello non ha nemmeno accertato correttamente l’esistenza della prevalenza e dell’abitualità di tale partecipazione al lavoro aziendale per il periodo cui si riferisce la pretesa contributiva;

che tale giudizio deve investire la partecipazione all’attività operativa aziendale e va riferita all’attività personale del socio; e pertanto la prevalenza non va comparata all’attività di amministratore, come risulta invece nella sentenza impugnata;

che allo scopo non è sufficiente l’esercizio di un’attività di amministrazione (per la quale andrebbe richiesta l’iscrizione alla gestione separata) e nemmeno di una attività lavorativa sporadica; essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo (SU 3240/2010); sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della società (al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017);

che la sentenza impugnata, dando rilevanza all’espletamento di alcuni adempimenti di natura giuridica, non si è attenuta ai principi sopra affermati e deve essere pertanto cassata;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda svolta a suo tempo da G.G.G.;

che in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale sulla complessa questione sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dei giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie la domanda di G.G.G.. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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