Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24021 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15787-2018 proposto da:

GATHER LOGISTIC SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro-tempore;

I.E., in proprio e quale legale rappresentante della figlia

minore P.R.;

M.G.; tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONIO DE GRAZIA, ANGELICA GHEZZI, CRISTINA BIANCHI giusta

procure speciali allegate al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.V., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CORRIDONI 15 SCALA B INTERNO 8, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI BONACCIO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIANLUIGI FIORI giusta procure speciali allegate al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

Z.I.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 400/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vela.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza del 27/09/2005 il Tribunale di Crema rigettava la domanda, proposta da M.G., P.E.S. e Z.I.B., di risarcimento dei danni subiti dalla società Gather Logistic S.r.l., di cui erano soci, per gli atti di mala gestio e le gravi irregolarità compiute dall’amministratore unico P.V. (a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 2476 c.c.), in concorso (a titolo di responsabilità aquiliana) con il figlio P.F., amministratore unico della Immobilblu S.r.l.

2. La sentenza veniva impugnata dagli originari attori e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza non definitiva del 05/03/2014, dichiarava la nullità dell’intero giudizio di primo grado per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (in ragione del difetto di rappresentanza sostanziale nel processo della Gather Logistic S.r.l.), disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè – con regresso alla fase di primo grado – l’integrale rinnovazione degli atti processuali e l’espletamento dell’istruttoria, all’esito della quale, con sentenza del 19/03/2018, ha rigettato tutte le domande proposte dai soci e dalla società, condannandoli in solido alla rifusione delle “spese di entrambi i gradi di giudizio” in favore dei convenuti P.V. e P.F..

3. Avverso tale sentenza, M.G., I.E. e P.R. (quali eredi di P.E.S.) e la Gather Logistic S.r.l hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria. Tra gli intimati, l’originario appellante Z.I.B. non ha svolto difese, mentre P.V. e P.F. hanno resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per una serie di ragioni, prima fra tutte la tardività della sua notifica.

4. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. I motivi proposti sono così rubricati: “I) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (illegittimo addebito delle spese del procedimento di 1 grado al soggetto vincitore)” in quanto, a seguito della nullità dichiarata dalla Corte d’appello, la fase di merito si era in realtà svolta in un unico grado dinanzi ad essa, mentre con riguardo alle spese del processo di primo grado, dichiarato nullo, “la soccombenza integrale era di P.F. e P.V.”, per avere quest’ultimo sottoscritto il mandato alle liti per conto della Gather in conflitto di interessi; ” II) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (omesso esame circa un fitto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti)”; ” III) Segue – Il fatto decisivo omesso e il quadro probatorio mutato: sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti”.

6. Prima ancora di valutare i profili di inammissibilità riguardanti i singoli motivi (difetto di specificità e autosufficienza; attinenza a questioni di merito) va esaminata l’eccezione preliminare di “inammissibilità e/od improcedibilità del ricorso per tardività della notifica”.

6.1. Deducono infatti i controricorrenti che la notifica del ricorso si sarebbe perfezionata nei loro confronti solo in data 25/05/2018 – a fronte della pacifica notifica della sentenza impugnata ai ricorrenti in data 19/03/2018 – posta l’irrilevanza del precedente tentativo di notifica inoltrata a mezzo posta (tempestivamente) in data 17/05/2018, non perfezionatasi poichè all’indirizzo di “(OMISSIS)”, lo studio del domiciliatario dei convenuti era risultato “trasferito da tempo per ignota destinazione” (come da “relazione di notifica” allegata al ricorso), tenuto conto che il nuovo indirizzo in “(OMISSIS)”, essendo stato debitamente comunicato all’Ordine degli Avvocati di Brescia sin dal 12/05/2017 (circa un anno prima della notifica in questione) era ampiamente conoscibile. Da ciò conseguirebbero: i) l’inesistenza della notifica; ii) l’imputabilità del vizio della notifica; iii) l’impossibilità di una ripresa del procedimento notificatorio; iv) la tardività della seconda notifica per passaggio in giudicato, medio tempore, della sentenza impugnata.

7. L’eccezione è fondata.

7.1. Questa Corte ha più volte affermato che la possibilità di una ripresa tardiva del processo notificatorio presuppone la non imputabilità al notificante dell’esito negativo della prima notifica tempestiva (v. Cass. Sez. U, 20700/2018 per cui “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegali alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli alti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”; conf. Sez. U, 14594/2016, Cass. 2195/2019).

7.2. Orbene, proprio in fattispecie analoga a quella in esame, il suddetto presupposto della non imputabilità è stato espressamente escluso, in quanto “la notificazione di un atto di appello non compiutasi, perchè tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia traferito altrove il suo studio, è inesistente “in rerum natura”, ossia per totale mancanza materiale dell’atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell’atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, nè di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell’agevole possibilità di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell’albo degli avvocati” (Cass. 17336/2019; conf. Cass. 25403/2019; cfr. Cass. 17864/2017, che ha valutato come “insussistente la condizione della non imputabilità al ricorrente della mancata tempestiva notifica dell’impugnazione, atteso che nella relazione di notificazione della sentenza, attuata in base alla L. n. 53 del 1994, era puntualmente indicato il nuovo indirizzo del destinatario della notifica, che pure figurava nel timbro apposto sul provvedimento”).

7.3. Diverso è il caso in cui lo stesso ufficiale giudiziario, nel corso della prima tentata notifica di un atto di impugnazione, apprenda il nuovo indirizzo del difensore domiciliatario, sempre che l’avvenuto trasferimento di quest’ultimo non fosse conoscibile da parte del notificante (Cass. 19986/2011, che ha perciò escluso la tardività della notifica del ricorso per cassazione).

7.4. Del resto, le sezioni unite di questa Corte hanno qualificato come inesistente la notificazione meramente tentata (come, nel caso di specie, quella del 22 maggio 2018), ritenendo che gli elementi costitutivi essenziali della fase di consegna – “intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita)” – non ricorrono nei “casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessi” (Cass. Sez. U, 14916/2016; conf. Cass. 3816/2018).

8. Quanto poi al fatto che il ricorso è stato tempestivamente notificato, in data 17/05/2018, all’altro socio originario attore nonchè appellante, Z.I.B. – che però non ha proposto ricorso per cassazione insieme agli altri due soci e alla società – si osserva quanto segue.

8.1. Oggetto del giudizio è l’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore unico P.V. e il figlio P.F., promossa cumulativamente da M.G., P.E.S. e Z.I.B. – quali soci (e sostituti processuali, ex art. 2476 c.c., comma 3) della Gather Logistic S.r.l., dagli stessi evocata in giudizio quale litisconsorte necessaria – e successivamente coltivata in grado di appello sia dai soci (due dei quali l’hanno coltivata anche in cassazione) che dalla società stessa.

8.2. Orbene, tra i vari soci non sussiste litisconsorzio necessario (trattandosi di cumulo soggettivo di cause connesse), che invece sussiste tra i soci e la società, “in quanto l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476 c.c., comma 3, senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla” (Cass. 17493/2018, 10936/2016).

8.3. Ebbene, mentre “nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre perchè, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio” (Cass. 12958/2004, 10902/2001; cfr. Cass. Sez. U, 14124/2010), nella diversa ipotesi – ricorrente nel caso di specie – di “un giudizio svoltosi con pluralità di parti in causa scindibile, la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di talune soltanto delle parti processuali determina il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre parti del giudizio di merito non destinatarie dell’impugnazione, a nulla rilevando che il ricorso sia notificato anche a queste ultime, atteso che la notificazione prevista dall’art. 332 c.p.c. non contiene una “vocatio in ius”, ma ha valore di semplice “litis denuntiatio”, volta a far conoscere ai destinatari l’esistenza di una impugnazione, al fine di consentire loro di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora essa non sia esclusa o preclusa” (Cass. 10171/2018, 9002/2007).

8.4. Ne consegue che la notifica al terzo socio Z.I.B., avendo valore di semplice litis denuntiatio, non è idonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dei controricorrenti ai quali il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato.

9. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo

10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA