Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24021 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 26/09/2019), n.24021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8448-2014 proposto da:

M.G. SRL, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ROMANELLI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310/2013 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 310/48/13 pubblicata il 1ottobre 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla M.G. s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 4563/12 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla medesima società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e relativo ad IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2008. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato tale pronuncia affermando che l’entità dei finanziamenti dei soci, le modalità di versamenti in contanti, ed i redditi irrisori dichiarati dai soci stessi evidenziano l’anomalia della situazione contabile e sono indicativi di una capacità contributiva contrastante con la situazione reddituale dichiarata dai soggetti “accertati”; inoltre la stessa Commissione Tributaria ha considerato l’indebita deduzione di alcuni costi relativi a fatture riguardanti un diverso anno ed a personale dipendente distaccato per il quale la deduzione IRAP è riconosciuta in capo all’impresa distaccataria.

Che la M.G. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi;

Che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

Considerato; che con il primo motivo si lamenta violazione del gli D.Lgs. n. 546 del 199, artt. 36 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata che si limiterebbe a riprodurre pedissequamente le medesime parole della sentenza di primo grado senza considerare i motivi di appello ed argomentare su di essi. Tale motivo è inammissibile in quanto, a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017; n. 8053/2014); e nel caso in esame la ricorrente, con il mezzo, deduce in realtà un errore in procedendo articolato con il secondo motivo;

Che con il secondo motivo, infatti, si assume violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento all’omessa motivazione sui motivi di appello. Anche tale motivo è inammissibile per difetto di specificità. In particolare la ricorrente non ha indicato puntualmente i motivi di appello sui quali la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi, limitandosi a riprodurre integralmente l’atto di appello ed affermando poi genericamente che il giudice di secondo grado non aveva provveduto ad esaminarli, non consentendo, in tal modo, la verifica puntuale dei motivi di appello sui quali vi sarebbe un’omessa pronuncia.

che le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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