Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24021 del 16/11/2011
Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11017/2010 proposto da:
E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio degli avvocati MAZZUCCHIELLO
Giuseppe e ANGELO PISANI, che lo rappresentano e difendono, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA POLIS SPA – Agente della Riscossione per le Province di
Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli,
Padova, Rovigo, Prato, Salerno e Venezia – appartenente al gruppo
Equitalia in persona del Responsabile dell’Agente della Riscossione
per la Provincia di Napoli, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PREMUDA A/1, presso lo studio dell’avvocato DIDDORO ROBERTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato POLISI Vincenzo, giusta procura
ad litem in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50/A, presso lo studio dell’aw.
LUCIO LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avv. FABIO MARIA FERRARI,
giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
PREFETTURA DI NAPOLI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4618/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del 6.4.09,
depositata il 09/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 9/4/2009 il Tribunale di Napoli respingeva l’opposizione, qualificata all’esecuzione e agli atti esecutivi, proposta dal sig. E.M. in relazione a preavviso di fermo amministrativo su veicolo di sua proprietà con cui la società Gest Line s.p.a. gli intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 3.792,18 in ragione di plurime cartelle di pagamento riferite a sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S..
Avverso la suindicata pronunzia l’ E. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resistono con separati controricorsi la società Equitalia Polis s.p.a. (già Gest Line s.p.a.) e il Comune di Napoli.
L’ intimata Prefettura di Napoli non ha svolto attività difensiva.
Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2^ motivo denunzia violazione/falsa applicazione degli artt. 2697, 2719, 2836 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3^ motivo denunzia violazione – errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).
Orbene, nel caso i motivi non recano invero il prescritto quesito di diritto.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.
Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che le parti non hanno presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese delle giudizio di cassazione in favore della Prefettura di Napoli, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011