Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24021 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17108-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO

“FUMASONI” DI (OMISSIS) in persona del Dirigente Scolastico pro

tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

N.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 872/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/07/2011 R.G.N. 743/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano in data 20/07/2011 riformava la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 26/2009, accogliendo il ricorso del Miur e dell’Istituto scolastico comprensivo “Fumasoni” di (OMISSIS) nel giudizio contro N.F., assistente amministrativo a tempo determinato con contratto di quindici ore presso l’Istituto scolastico comprensivo di (OMISSIS), la quale aveva richiesto all’istituto “Fumasoni”, nella cui graduatoria era inserita, di poter completare il proprio orario di servizio fino alle previste trentasei ore contrattuali.

La Corte territoriale, diffusamente argomentando, aveva negato il diritto della N. a ottenere il completamento dell’orario di lavoro ritenendo che non ricorressero le condizioni previste dal c.c.n.l., in particolare dall’art. 58 dello stesso che prevedeva tale possibilità solo per i contratti a termine non inferiori a un anno di durata, e che la resistente era stata chiamata a coprire un’assenza che consentiva l’anticipato rientro della titolare, con la conseguenza inaccettabile di dovere, in tal caso, l’istituto scolastico retribuire due unità di personale per lo stesso posto. La Corte d’Appello ha inoltre ritenuto che in capo all’appellata, avendo ella preteso di completare il suo orario, senza nemmeno esaurire il monte ore relativo alla prestazione originaria, non potesse ritenersi sussistente in capo alla dipendente un diritto assoluto al completamento dell’orario, anteposto a quello della pubblica amministrazione a retribuire un unico lavoratore per un unico posto di lavoro.

La Corte territoriale, che con ampia e articolata motivazione ha ritenuto fondate le ragioni delle amministrazioni appellanti, nel dispositivo ha, al contrario, statuito il rigetto dell’appello.

Avverso tale decisione interpongono ricorso il Miur e l’Istituto comprensivo “Fumasoni” di (OMISSIS) con un’unica censura, mentre N.F. rimane intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, la parte ricorrente contesta la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4), avendo, la Corte d’Appello di Milano, inspiegabilmente, emesso un dispositivo di rigetto del gravame compensando tra le parti le spese del giudizio, dopo aver argomentato con completezza ed esaustività la sua determinazione, favorevole alle ragioni esposte dal Miur e dall’Istituto scolastico “Fumasoni” di (OMISSIS).

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, ritiene che nel rito del lavoro la redazione del dispositivo non sia equiparabile, come nel rito ordinario, a un atto puramente interno, ma assuma il valore di atto dotato di rilevanza esterna, poichè, mediante la lettura dello stesso in udienza, le parti vengono portate a conoscenza immediatamente del contenuto della decisione, potendo avvalersene come titolo esecutivo autonomo. Di conseguenza, sia in caso di errore di giudizio espresso nel dispositivo sia in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, come nella controversa vicenda, incombe alla parte che vuole far valere l’errore o la discrasia, l’onere di rilevarne l’esistenza in via impugnatoria. E’ sempre questa la ragione per la quale, in difetto di esperimento del rimedio impugnatorio, il dispositivo, che ha acquistato pubblicità con la lettura in udienza, prevale sulla motivazione e rimane a cristallizzare stabilmente la disposizione emanata (per tutte Cass., n.8894/2010).

Per tale ragione non sono ritenuti applicabili a tale insanabile error in procedendo i diversi rimedi pure previsti dal codice di rito, quali l’integrazione del dispositivo con la motivazione, il procedimento di correzione degli errori materiali (art. 287 c.p.c.), oppure l’interpretazione del dispositivo alla luce della motivazione offerta dal giudice in caso di contrasto apparente tra dispositivo e motivazione.

Nel caso che ci occupa, la sentenza gravata contiene, inequivocabilmente, un contrasto insanabile cui può porsi rimedio solo in via impugnatoria.

Per le suesposte considerazioni I ricorso, pertanto, è fondato e la sentenza deve essere cassata.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Udienza, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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