Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24021 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 06/09/2021), n.24021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 25866/2020 r.g. proposto da:

O.O., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata al ricorso, dall’Avvocato Simona Giannangeli, presso il cui

studio elettivamente domicilia in L’Aquila, alla via A. Manzoni n.

13;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rap. e

difeso dall’Avv.ra Gen. Dello STATO, dom. in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12;

– resistente –

avverso il decreto, n. cronol. 2225/2020, del TRIBUNALE DI L’AQUILA

depositato il 31/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. O.O. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto dei Tribunale di L’Aquila del 31 agosto 2020, reiettivo della sua domanda di protezione internazionale (sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria) o di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Quel tribunale, tenuto conto del racconto del richiedente, considerato scarsamente credibile, nonché della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza ((OMISSIS), (OMISSIS)), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita all’Avv. Simona Giannangeli.

1.1. In proposito, è opportuno ricordare che: i) il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e del/a revoca dello status di rifugiato), – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale) ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cfr. art. 21, comma 1 menzionato D.L.) dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”; con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2021, n. 17970, la Terza Sezione di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché agli artt. 18, 19, p. 2 e 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO CHE:

La causa debba essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessale dalla predetta ordinanza interlocutoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessale dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 17970 del 2021.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

 

 

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