Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24020 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14936-2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO TASSONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIERGIUSEPPE DI NOLA giusta procura special in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4569/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’impugnazione proposta da C.M. contro l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 67 L.Fall., comma 2, proposta dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in riferimento al pagamento della somma di Euro 14.998,19 attribuitole in esecuzione del piano di riparto effettuato nella procedura esecutiva promossa dalla (OMISSIS) S.r.l. in bonis contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale l’appellante era intervenuta ai sensi dell’art. 511 c.p.c., in forza di cambiale.

Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimata non ha svolto difese.

A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo il Fallimento ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c.”, per avere la corte territoriale omesso di rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto dalla signora C. con ricorso (anzichè con citazione) depositato il 9 dicembre 2014 ma notificato solo il 30 marzo 2015, ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., risalente al 7 novembre 2014.

2.1. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

2.2. Invero, sebbene l’impugnazione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, debba essere effettivamente proposta nella forma ordinaria dell’atto di citazione – sicchè, ove l’appello sia stato introdotto con ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l’atto sia stato notificato nel termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. 24379/2019; cfr. Cass. 8757/2018 e 6318/2020) – tuttavia il ricorrente nulla deduce circa il passaggio della decisione impugnata (pag. 3) in cui la Corte d’appello fa riferimento ad un provvedimento di rimessione in termini dell’appellante ai fini della notifica del ricorso (“con istanza del 20 febbraio 2015 l’appellante chiedeva di essere rimessa in termini per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione che veniva fissata per la data del 1 luglio 2015 con notifica nei termini di legge, notifica che avveniva correttamente in data 30 marzo 2015”), per poi pronunciarsi – respingendola – sull’unica eccezione di inammissibilità formulata dal fallimento, per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. (pag. 4).

3. Con il secondo mezzo si deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 511 c.p.c. e dell’art. 67 poichè, ai fini della scientia decoctionis, la Corte d’appello non avrebbe ben compreso la natura dell’intervento nel procedimento per pignoramento presso terzi instaurato dalla (OMISSIS) S.r.l. in bonis, spiegato della signora C. ai sensi dell’art. 511 c.p.c. e dunque quale creditore del creditore procedente, cui si era sostituita, peraltro insieme ad altri 16 creditori (12 dei quali vantavano singolarmente crediti “dipendenti da asserite retribuzioni arretrate dovute dalla fallita e non specificate” per lo più fondati su cambiali stranamente emesse “il giorno prima del ricorso e del deposito dello stesso”), non già come creditore della debitrice esecutata.

3.1. La censura è inammissibile poichè afferente valutazioni di merito del giudice a quo sulla sussistenza della scientia decoctionis, avendo questa Corte chiarito che “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità” (Cass. 3854/2019, 3336/2015).

4. L’assenza di difese dell’intimata esclude la pronuncia sulle spese.

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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