Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24020 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 24/11/2016), n.24020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5172-2014 proposto da:

F.G.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICCOLO’

PAGANINI 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO FOLIGNO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA O EQUITALIA NORD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2013 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO per delega dell’Avvocato

FOLIGNO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da F.G.T., confermando la legittimità delle cartelle di pagamento, relative a IRPEF ed ILOR, emesse dal concessionario sulla base di una precedente decisione della stessa CTR.

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo sette motivi; l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Motivazione semplificata.

1. Col primo motivo parte ricorrente censura, sub art. 360 c.p.c., n. 3, la legittimazione ad causam e ad processum di Equitalia Nord s.p.a. sotto tre distinti profili che sono, comunque, infondati alla luce dell’orientamento di questa Corte, a cui si intende dare continuità in base al quale il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n. 248, nell’attribuire la funzione di riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., non ha comportato l’estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, le quali, essendo state parti nel giudizio di primo grado hanno interesse all’impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi della art. 111 c.p.c., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21773 del 15/10/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8175 del 23/05/2012).

2. Col secondo motivo si censura, sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’erronea pronuncia in ordine alla ritenuta possibilità di delegare la notificazione da parte della concessionaria alle Poste italiane.

Anche tale censura è infondata; questo Collegio intende aderire all’orientamento che risulta prevalente, in base al quale, il Concessionario si può avvalere della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr Cass. 18.3.2016 n. 5397)

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla carenza della qualifica di messo noficatore in capo al soggetto che ha effettivamente notificato la cartella; col quarto motivo lamenta, sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la inesistenza della notificazione per l’assenza della sottoscrizione della cartella del soggetto notificante; col quinto motivo eccepiva l’omessa motivazione in ordine alla mancanza, nella busta notificata, della sottoscrizione del registro cronologico e del sigillo dell’ente della riscossione.

Va evidenziato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 11/09/2015, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10696 del 10/05/2007).

Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti, comunque, la reiezione anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011 e ciò, a maggior ragione,nel caso di sentenza di secondo grado che confermi la pronuncia della Commissione tributaria provinciale.

Tutti i predetti motivi, inoltre, difettano di autosufficienza in quanto non vi è trascritto integralmente, nè indicato puntualmente, il contenuto – o almeno l’esatta collocazione processuale – dei documenti indicati al fine di consentire le necessarie verifiche da parte di questa Corte.

4.Con il sesto motivo censura, sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la sentenza in ordine alla valutazione relativa alla sottoscrizione dell’atto impugnato da parte di soggetto privo della qualifica dirigenziale.

La censura è infondata; in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma evocata, i “funzionari della terza area” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma individua l’agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti.

Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei a esprimere, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 la volontà dell’amministrazione nei rapporti esterni, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24. (Cass. Sent. n. 22810 del 9 novembre 2015).

5. Con l’ultimo motivo infine si censura, sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la sentenza in ordine alla ritenuta non debenza dell’aggio in mancanza di incasso delle somme dovute dal debitore.

Anche tale rilievo è infondato.

L’esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l’affidamento del servizio ad un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, sicchè quello che si instaura tra tale soggetto e l’ente impositore non è un rapporto privatistico di mandato, bensì concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, perchè finalizzato a riscuotere i tributi con l’obbligo di riversarli all’ente impositore, detratto l’aggio – che costituisce il compenso spettante al concessionario esattore – che può essere richiesto anche autonomamente al contribuente a prescindere dall’avvenuto pagamento del tributo che non deve, quindi, necessariamente precedere il pagamento dell’aggio, comunque dovuto dal contribuente in aggiunta ai tributi.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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