Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24020 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 24020 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 23/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGRIMPEX SRL in persona dell’Amministratore Unico,
domiciliata in Roma Via della Balduina 120, presso lo
studio dell’Avv.to Ferruccio Auletta giusta procura
speciale in calce al ricorso

– ricorrente –

1

Contro
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del direttore pro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12

«1/44/40
avverso la sentenza n.14/0J10 depositata il 22/1/10
della Commissione Tributaria regionale della
Campania;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 8/1/2013 dal Consigliere Dott.ssa

Marina

Meloni; udito l’avvocato Ferruccio Auletta presente in
aula; udite le conclusioni del P.M. in persona del
sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

A seguito di notifica di avviso di rettifica emesso

dall’Agenzia delle Dogane Direzione di Napoli,
relativo ad operazioni di importazione di aglio
fresco con dichiarazione provenienza dalla
Cambogia,

la società importatrice AGRIMPEX srl

presentava ricorso alla Commissione Tributaria
provinciale di Napoli. In particolare la società,
2

tht ■ bno,f-a-=========-

importazione

esercente attività di

di

prodotti, asseriva che non era tenuta al pagamento
dei maggiori diritti doganali richiesti a seguito
dell’accertamento in ordine alla reale provenienza
della merce, di origine cinese e non cambogiana, in

condizioni di cui all’art. 220 Reg.CEE 2913/92.
La Commissione tributaria

provinciale di Napoli

con sentenza nr.397/27/08 rigettava il ricorso e
dichiarava legittimo l’avviso di rettifica
dell’accertamento emesso nei confronti della
società.
Su ricorso in appello proposto dalla Agrimpex srl,
la Commissione tributaria regionale della Campania,
con sentenza nr.14/41/10 depositata in data
22/1/2010,confermava la sentenza di primo grado,
dichiara legittimo e fondato l’avviso di rettifica
impugnato. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria regionale ha proposto ricorso per

quanto, oltre agli altri motivi, sussistevano le

cassazione Agrimpex srl con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta nullità della sentenza e del
procedimento in relazione all’art. 112 cpc e

3

u-n

art. 360 n.4 cpc in

quanto

la

CTR

avrebbe dovuto motivare la sentenza sulla base
della fondatezza dei presupposti di validità
dell’avviso di rettifica impugnato, invece di
dichiarare assorbiti i relativi motivi di

numeri 5 e 6 dell’atto di appello e relativi
alla violazione dell’art.7 comma 2 lett.A) legge
27/7/2000 nr. 212. Sempre con il primo motivo di
ricorso la ricorrente censura la sentenza di
appello per omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ai sensi
dell’art.360 nr.5 cpc, sotto lo stesso profilo
del mancato esame dei suddetti motivi di appello
5 e 6. Infine con il primo motivo la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.7 comma 1 legge 27/7/2000 n.212 ed 11
comma 5-bis d.lgs. 8/11/1990 n.374 ai sensi

appello proposti dalla società ricorrente ai

dell’art. 360 nr.3 cpc, in quanto la CTR avrebbe
dovuto dichiarare la nullità dell’avviso di
rettifica per omessa indicazione dei presupposti
di fatto ed omessa allegazione di atto al quale
si riferisce.

2. Il primo motivo sotto il primo e secondo profilo
4

m

risulta

infondato.

Infatti la CTR ha

dichiarato “assorbiti” i motivi di gravame ai
numeri 5 e 6 dopo aver esaurientemente motivato
in ordine all’inesistenza della buona fede ex
art. 220 CDC e dopo aver riportato, in ordine

(vedi pag 5 e 6 della sentenza di appello) le
controdeduzioni della Agenzia delle Dogane,
mostrando di condividerle, precisando che il
processo verbale di constatazione della G.diF.
era stato redatto in contraddittorio con la
parte e consegnato alla stessa, rendendone così
superflua l’allegazione. Quanto al terzo profilo
del primo motivo, occorre precisare che in ogni
caso nel regime introdotto dalla legge 27 luglio
2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione
degli atti tributari può essere adempiuto anche
“per relationem”, cioé mediante il riferimento
ad elementi di fatto risultanti da altri atti o
documenti; se questi ultimi non sono stati
allegati all’atto notificato è sufficiente che
questo ne riproduca il contenuto essenziale
ovvero siano già conosciuti dal contribuente per
effetto di precedente notificazione, come nella
fattispecie risulta avvenuto per il processo
verbale di constatazione redatto dalla G.diF. la

5

alla asserita violazione dell’art.7 1.212/2000

sottoscritta

cui copia è stata

e

consegnata alla ricorrente.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt.83 e 94 DAC in riferimento all’art. 360 n.3

indicate, solo le competenti autorità del paese
esportatore, quindi la Cambogia, hanno
competenza esclusiva ad adottare le
disposizioni necessarie per verificare l’origine
dei prodotti e controllare le dichiarazioni
contenute nel certificato d’origine FORM A,
mentre il controllo a posteriori dei certificati
di origine Form A e delle dichiarazioni su
fattura viene effettuato per sondaggio o
ogniqualvolta le autorità doganali dell’Unione
Europea abbiano ragionevole motivo di dubitare
dell’autenticità dei documenti. Nella
fattispecie, secondo la ricorrente,l’autorità
doganale italiana, nonostante in data anteriore
all’emissione degli atti impugnati lo stato
cambogiano avesse attestato la genuinità ed
autenticità dei certificati d’origine Form A, ha
emesso gli avvisi di rettifica pur non avendone
il potere in quanto avrebbe dovuto attendere
risposta ad una seconda comunicazione inviata

6

cpc in quanto, in base alle norme sopra

all’autorità

cambogiana,

esclusivamente all’esito della quale avrebbe
potuto rifiutare il beneficio delle misure
tariffarie preferenziali.
4. Al

fine di comprendere meglio la vicenda

aveva presentato nell’anno 2003 presso la Dogana
di Napoli varie dichiarazioni per l’importazione
definitiva di aglio fresco di provenienza
cambogiana nonché i certificati di origine
preferenziale FORM A rilasciati dal competente
ente di stato cambogiano attestanti l’origine
della merce ed il diritto al trattamento
daziario beneficiato previsto a favore dei paesi
meno sviluppati ex art.9 c.1 Reg. CE 2501/2001.
Dopo la pubblicazione in data 12 agosto 2005
nella G.U. della UE di un avviso agli
importatori in ordine ad un ragionevole dubbio
relativo alla origine cambogiana dell’aglio
oggetto di importazione, il Nucleo Regionale di
Polizia Tributaria della Campania redigeva
processo verbale di constatazione in data 24
marzo 2006 dal quale risultava l’origine cinese
del prodotto importato anziché cambogiana
.k„venivano avviate le procedure di emissione di
diversi avvisi di accertamento suppletivi e di

7

occorre premettere che la società ricorrente

rettifica in data

18/4/2006 per la

riscossione dei maggiori diritti doganali dovuti
a seguito della falsità dei certificati di
origine FORM A. Successivamente in seguito ad
indagini effettuate dall’OLAF dal 23/1 al 1/2/07

certificati di origine erano stati rilasciati
dall’Autorità cambogiana sulla base di
informazioni scorrette. Ciò premesso il
motivo proposto è infondato in quanto la
sentenza, pur menzionando le indagini compiute
dall’OLAF, dando atto che sono successive agli
atti accertativi (pag.5) precisa altresì (pag.5)
che gli atti di rettifica “trovano origine
nell’attività investigativa svolta dalla Guardia
di Finanza e non già nell’indagine posta in atto
presso l’autorità Doganale della Cambogia”.

5. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta nullità della sentenza e del

veniva definitivamente stabilito che i

procedimento in relazione all’art. 112 cpc e l,
comma 2,d.l.gs 546/1992 in relazione all’art.
360 n.4 cpc in quanto la CTR avrebbe dovuto
motivare la sentenza sulla base della fondatezza
dei presupposti di validità degli avvisi di
rettifica impugnati, invece di riportare i

8

97

successivi

ed

accertamenti

di

autonomi
soggetti

terzi

(missione

comunitaria OLAF in Cambogia dal 23 gennaio al l
febbraio

2007)

che,

data

la posteriorità

cronologica, neppure avrebbero potuto

proposto è infondato in quanto la sentenza pur
menzionando le indagini compiute dall’OLAF,
dando atto che sono successive agli atti
accertativi (pag.5) precisa altresì (pag.5) che
gli atti di rettifica trovano origine
nell’attività investigativa svolta dalla Guardia
di Finanza e non già nell’indagine posta in atto
presso l’autorità Doganale della Cambogia.
6. Per quanto sopra il ricorso proposto è infondato
e deve essere respinto con condanna alle spese
della società ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in
favore dell’Agenzia delle Dogane che si liquidano
in C 7.200,00 oltre s.p.ad.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 8/1/2013

Il consigliere estensore

determinare l’emissione degli avvisi. Il motivo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA