Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24020 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7990-2012 proposto da:

B.G., (OMISSIS), C.M. (OMISSIS), G.A.

(OMISSIS), T.A.A., (OMISSIS), tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. ARMELLINI 30, presso lo studio

dell’avvocato ROMEO BRUNETTI, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 15/12/2011 R.G.N. 183/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato ROMEO BRUNETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 15.11.2011 la Corte d’Appello di Potenza rigettava l’appello proposto da B.G., C.M., T.A.A. e G.A. avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede avente ad oggetto la richiesta di condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento di differenze retributive e l’accertamento della retrodatazione (all’11.2.2004) dell’acquisizione del superiore inquadramento conseguito alla partecipazione alla procedura concorsuale indetta con determinazione del direttore generale del 17.2.2001.

2. La Corte distrettuale, in sintesi, riteneva prescritto il diritto preteso, rilevando, inoltre, la irritualità del deposito di ulteriore documentazione (rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione) effettuata in grado di appello.

3. Ricorrono per Cassazione gli originari lavoratori con un motivo; resiste il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo, la Corte distrettuale, il dovere di utilizzare i poteri istruttori d’ufficio a fronte di mezzi di prova ritenuti indispensabili.

2. Il ricorso non è fondato.

Questa Corte ha affermato che, nel rito del lavoro, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. n. 6753/2012; nello stesso senso, Cass. n. 23652/2016).

Invero, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c. (che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977) e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, (che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità dell’estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento ispirato all’esigenza della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8202).

Inoltre, l’interruzione della prescrizione, che configura una controeccezione all’eccezione avversaria ed è assimilabile alle eccezioni in senso stretto, al cui regime processuale soggiace, deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e univocamente diretto a manifestare l’intento di contrastare l’eccezione di prescrizione proposta dall’altra parte, sicchè, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, non è possibile attribuire effetti ostativi della operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti, pur se idonei a fornire la prova dell’avvenuta interruzione (cfr. Cass. 11588/2003).

3. Con riferimento a tali principi, preliminarmente va rilevato che la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della controeccezione di interruzione della prescrizione, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (nella specie, verbale di prima udienza del giudizio di primo grado), potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726). Inoltre, non risulta che le parti abbiano sollecitato alla Corte distrettuale l’esercizio dei poteri istruttori (da illustrare, nella specie, mediante trascrizione del verbale di udienza del giudizio di appello).

4. La Corte distrettuale si è, comunque, uniformata ai principi di diritto enunciati da questa Corte, nella misura in cui ha rilevato che il fascicolo dei lavoratori depositato contestualmente al ricorso in primo grado non conteneva il documento (nella specie, comunicazione del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Potenza del 5.2.2009) di cui, in grado di appello, è stata chiesta la valutazione; ha, conseguentemente, ritenuto irrituale e, quindi, tardiva la produzione in grado di appello, trattandosi di documento formatosi prima dell’instaurazione del giudizio, ed ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per esercitare i poteri istruttori d’ufficio.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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