Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2402 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2402 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 28451/12, proposto da:
Cristalleria Europa 1966 s.r.I., in persona del legale rappres. p.t., elett.te
domic. in Roma, alla via G. Vico n.22, presso l’avv.to A. Fruscione che lo
rappres. e difende unitamente all’avv. Marco Turci, con procura speciale a
margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Dogane, in persona del direttore p.t., rappres. e difesa
dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n.12;

CONTRORICORRENTE
NONCHE’
nei confronti della Franco Vago s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.;
INTIMATO
avverso la sentenza n. 53/14/2012 della Commissione tributaria regionale della
Toscana, depositata in data 16/4/2012;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, in camera di consiglio.

Data pubblicazione: 31/01/2018

RILEVATO CHE
La Cristalleria Europa 1966 s.r.l. impugnò innanzi alla Ctp tre avvisi di rettifica
relative a singole bollette d’importazione, emessi dall’Agenzia delle dogane,
che recuperò l’iva a seguito della mancata immissione della merce nel deposito
fiscale.

di Giustizia per l’interpretazione autentica delle norme di diritto comunitario
applicabili nella fattispecie, eccepì: il difetto di motivazione degli avvisi di
rettifica; la violazione dell’art. 50bis del d.l. n.331/93 per aver l’ufficio della
dogana subordinato l’esenzione dall’iva all’effettiva introduzione della merce
nel deposito fiscale; la violazione dell’art. 17 del d.p.r. n.633/72 in quanto
aveva pagato il tributo mediante auto fatturazione; in via subordinata,
l’insussistenza del diritto agli interessi e l’erroneità del relativo calcolo.
Si costituì l’ufficio resistendo al ricorso.
La Ctp rigettò la domanda.
La società propose appello, respinto dalla Ctr che, confermando la motivazione
del giudice di primo grado, affermò che: l’esenzione dall’iva in ordine alle merci
importate presupponeva un’introduzione materiale della stessa merce nel
deposito; il contribuente non aveva diritto di provvedere al pagamento
dell’imposta mediante autofattura; non era dunque legittimo eccepire la
duplicazione dell’iva; era legittimo il calcolo degli interessi nel periodo indicato
in motivazione; il vincolo delle merci alle norme comunitarie rendeva
irrilevante la buona fede del contribuente, essendo sufficiente che la condotta
ascritta fosse imputabile ad omessa vigilanza colposa.
La Cristalleria Europa 1966 ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei
motivi.
Resiste l’Agenzia delle Dogane depositando il controricorso.
CONSIDERATO CHE
In data 19.9.17, l’Agenzia delle Dogane ha depositato una memoria, chiedendo
che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere , compensando
le spese di lite, sulla scorta di una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE

La ricorrente, richiesto in via preliminare che gli atti fossero rimessi alla Corte

in data 17.7.2014, che aveva ravvisato nell’omessa introduzione della merce
al’interno degli spazi adibiti a deposito fiscale iva la sussistenza di una
violazione solo formale, poiché, in mancanza di un tentativo di frode o di danno
al bilancio dello Stato, si configurerebbe soltanto un ritardato pagamento
dell’iva e non un’evasione fiscale.
Pertanto, in accoglimento dell’istanza, che esprime un riconoscimento da parte

rettifica, va cassata la sentenza impugnata. Al riguardo, giova rilevare che nel
processo tributario, l’estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia
del contendere ai sensi dell’art. 16, comma 8, della I. n. 289 del 2002
comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte
domande, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza
impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di
giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del
venire meno del contrasto tra le parti (Cass., n. 14258/16).
Sussistono i presupposti per compensare le spese dei vari gradi di giudizio, alla
luce del mutamento di giurisprudenza intervenuto con la suddetta sentenza
della Corte di Giustizia.
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere. Cassa la sentenza
impugnata.
Compensa le spese dei vari gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017.

dell’Agenzia del diritto fatto valere dal contribuente, che impugnò gli avvisi di

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