Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2402 del 31/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 07/07/2016, dep.31/01/2017),  n. 2402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende.

– ricorrente –

contro

PUNTA FARO S.R.L.;

avverso la sentenza n. 109/6/2010 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona, depositata in data 14 maggio 2010.

Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 7 luglio 2016

dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La CTR di Ancona ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Pesaro, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla S.r.l. Punta Faro in ordine alle maggiori imposte richieste con avviso di liquidazione in relazione al mancato riconoscimento delle agevolazioni di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5.

1.1. In particolare, il ricorso è stato accolto in quanto si è ritenuta fondata la riproposta eccezione basata sulla decadenza dell’Ufficio, in relazione all’inapplicabilità della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11.

1.2. Per la cassazione di tale decisione l’ufficio ha proposto ricorso affidato a due motivi.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo l’Amministrazione denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., per aver la CTR statuito in merito a una questione che era stata rigettata nella decisione di primo grado, e non era stata riproposta con impugnazione incidentale.

2.1. Con il secondo mezzo si deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e della L. n. 289 del 2002, art. 11 ribadendosi l’applicabilità della c.d. sospensione biennale, con conseguente tempestività della notifica dell’avviso.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Vale bene premettere che l’eccezione circa la formazione del giudicato in merito al tema della decadenza non appare condivisibile, in quanto nell’impugnata decisione si afferma espressamente, senza che nel ricorso siano svolte contestazioni al riguardo, che la contribuente aveva riproposto la questione – che non risulta affrontata da parte dei giudici di primo grado – della decadenza. Invero deve applicarsi il principio secondo cui in relazione alla questioni rimaste assorbite non è necessario che la parte vittoriosa proponga impugnazione in via incidentale, essendo sufficiente che le questioni stesse siano ritualmente riproposte nell’atto di costituzione in giudizio (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26830; Cass., 19 ottobre 2012, n. 17950).

3.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che la seconda censura merita piena condivisione.

3.3 – Questa Corte ha più volte affermato (cfr., tra le molte, Cass. 13 novembre 2015, n. 23222; Cass., 18 aprile 2014, n. 9012; Cass., 8 gennaio 2013, n. 279) il principio dell’applicabilità della proroga alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie. Ciò essenzialmente, in considerazione del fatto che la L. n. 289 del 2002, all’art. 11, comma 1 bis, con la dizione “le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite…” finisce con l’assimilare pienamente le violazioni delle disposizioni agevolative a quelle relative all’enunciazione del valore degli immobili di cui al comma precedente. Ne consegue l’applicabilità anche alle violazioni di cui al comma 1 bis della proroga prevista nel comma 1, senza necessità di esplicito richiamo, apparendo altrimenti del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.

3.3 – D’altra parte la stessa rubrica dell’art. 11 in cui, a seguito dell’aggiunta del comma 1 bis al solo comma 1 originariamente previsto, fu inserita la dizione “proroga dei termini”, che segue a ciascuna delle ipotesi di definizioni agevolate della lite, è ulteriore elemento che conforta l’indirizzo ripetutamente espresso in materia da questa Corte, che va pertanto confermato.

3.4 – Nè a tale conclusione è di ostacolo il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, che, nello stabilire che “i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati”, pone un principio suscettibile di deroga da parte di fonte di pari rango, quale nella fattispecie, quella della disposizione richiamata della L. n. 289 del 2002, ultimo periodo art. 11, comma 1 della quale si è affermata la riferibilità anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza dalle agevolazioni tributarie.

L’impugnata decisione si è discostata dai principi affermati dalle citate pronunce e va, quindi, cassata. Il giudice del rinvio, che si designa nella CTR delle Marche, procederà in diversa composizione al riesame e quindi, attenendosi ai richiamati principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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