Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2402 del 04/02/2014

Civile Ord. Sez. U Num. 2402 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente

rinuncia

ORDINANZA
sul ricorso 7285-2012 proposto da:
CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, piazza di Montecitorio,
pre- so l’Avvocatura della Camera stessa, rappresentata e difesa, in forza
di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Vito Cozzoli;
– ricorrente contro
R.L.;
– intimato avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1213/2012 del 23 gennaio
2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avvocato Gaetano Pelella, per delega dell’Avvocato Vito Cozzoli;

Data pubblicazione: 04/02/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
Umberto Apice, il quale ha concluso per l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Ritenuto che con un’interrogazione parlamentare (la n. 4/00939) e
due interpellanze (le nn. 2/00160 e 2/00256), depositate presso la Presidenza della Camera, rispettivamente il 5 agosto, il 3 ottobre e il 18 dicem-

alla situazione di R.L., facendo riferimento a profili inerenti alla
salute mentale di quest’ultimo, detenuto in un istituto penitenziario;
che tali atti di sindacato ispettivo – pubblicati negli atti parlamentari,
in ossequio al principio di pubblicità dei lavori, di cui all’art. 64, secondo
comma, della Costituzione, e trasmessi al Governo, ai fini della risposta furono altresì collocati sul sito della Camera dei deputati e inseriti
nell’apposita banca-dati;
che con ricorso in data 22 gennaio 2011 ai sensi dell’art. 152 del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, il R.L. lamentò che la permanenza del testo degli
atti sul sito Internet e nella banca-dati citata ledeva il suo diritto a non vedere diffuse informazioni sul suo stato di salute, come indicato nell’art. 26
dello stesso codice; per tali motivi chiese al Tribunale di Roma, in via principale, la rimozione dei testi dal sito e dalla banca-dati e, in via subordinata, l’eliminazione del suo nome dai sistemi informatici indicizzati;
che la Camera dei deputati si costituì, contestando la pretesa avversaria ed eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale nei confronti della Camera dei deputati;
che il Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 gennaio 2012, ha accolto in parte il ricorso e ha
ordinato all’Amministrazione della Camera dei deputati di rendere tecnicamente non possibile, per il tramite dei comuni motori di ricerca, la diretta
individuazione della pagina web relativa all’interrogazione a risposta scritta
n. 4/00939 ed alle interpellanze nn. 2/00160 e 2/00256;

2

bre 2008, il deputato Renato Farina chiese al Governo elementi in ordine

che per la cassazione della sentenza del Tribunale la Camera dei deputati ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 marzo 2012, sulla base
di sei motivi;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso,
l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, con deliberazione n. 46

normativa, una disciplina recante “Procedura in ordine a richieste concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari”, successivamente integrata con deliberazione n. 53 del 4 dicembre 2013;
che sulla base di tale disciplina la Camera dei deputati ha eseguito la
sentenza del Tribunale di Roma, oggetto di questa impugnazione;
che, ricevuta comunicazione della fissazione dell’udienza, la Camera
ha rinunciato al ricorso, con atto depositato in cancelleria il 23 dicembre
2013;
che, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., il
processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato
svolto attività difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2014.

del 10 ottobre 2013, ha adottato, nell’esercizio della propria autonomia

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