Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2402 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. I, 02/02/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 02/02/2010), n.2402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

– tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura

generale dello Stato e presso gli Uffici di questa domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.C., T.G., T.B.F.,

T.A., T.C., T.R.A.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Antonio Giuseppe Bonanno, per legge domiciliati

presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza

Cavour;

– controricorrenti –

e sul ricorso proposto da:

M.C., T.G., T.B.F.,

T.A., T.C., T.R.A.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Antonio Giuseppe Bonanno, per legge domiciliati

presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza

Cavour;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro-

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta depositato

il 27 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 marzo 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“La Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Caltanissetta depositato il 27 dicembre 2006 con cui, dichiarata l’incompetenza territoriale in ordine alla domanda proposta da T.R., la Presidenza veniva condannata ex L. n. 89 del 2001 al pagamento, in favore di M.C. ed altri tre consorti, di un indennizzo di complessivi Euro 12.600 per ciascuno, oltre interessi e spese processuali, per l’eccessivo protrarsi di un processo pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei conti.

Gli intimati hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.

Il decreto impugnato ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda proposta da T.R. in quanto non residente nel distretto territoriale della Corte nissena, mentre ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di ventuno anni. La Corte territoriale ha rilevato che il giudizio dinanzi alla Corte dei conti era stato iniziato dal de cuius T.F. il 18 ottobre 1967; che nel 1977 il ricorrente decedeva; che la sentenza veniva depositata nell’aprile 2006. La Corte d’appello ha scomputato il periodo in cui il processo è risultato interrotto per il decesso dell’originario ricorrente (dal novembre 1977 al settembre 1991).

Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente fondato.

Alla luce di quanto statuito da questa Corte con la sentenza 20 giugno 2006, n. 14286, va ribadito che “posto che la finalità della L. 24 marzo 2001, n. 89 è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all’1 agosto 1973 – data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte Europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato -, dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento”. Anche il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente fondato. La Corte d’appello erroneamente ha liquidato agli istanti un’unica somma, senza tener conto del fatto che la domanda di equa riparazione va differenziata, sotto il profilo risarcitorio, in relazione alla fase antecedente alla morte della parte che ha introdotto il giudizio e alla fase successiva alla costituzione degli eredi. In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte: Sez. 1^, 13 dicembre 2006, n. 26686; Sez. 1^, 26 ottobre 2006, n. 23055. Il primo motivo del ricorso incidentale è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3^, 31 maggio 2005, n. 11609), in relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all’art. 103 c.p.c., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall’art. 33 c.p.c. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Il quesito di diritto con cui si conclude è formulato in termini generici e non coglie la ratio decidendi alla base del discostamento dagli standard CEDU (rilevanza minima della posta in gioco; mancato svolgimento di attività processuale difensiva).

L’esame del terzo motivo del ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale: non rileva quando il processo è stato interrotto, ma quando la parte è deceduta”.

Considerato che, preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni relative allo stesso decreto;

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso principale deve essere accolto e il ricorso incidentale rigettato;

che, cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, che la deciderà in diversa composizione facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati;

che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta, l’incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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