Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2402 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI ARIELLA, rappresentata

e difesa dall’avvocato BALDASSINI ROCCO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

23/03/2005 n. 51138/04 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

lette le conclusioni scritte del Sost. Proc. Gen. Dott. CICCOLO che

chiede che la Corte, in camera di consiglio, dichiari il ricorso

manifestamente fondato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2004, S.M. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 7.02-23.03.2005, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, respingeva il ricorso, compensando le spese processuali. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

che la S. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo da lei introdotto nei confronti della Regione Lazio, dinanzi al TAR Lazio, definito con sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 26.09.2001 e passata in giudicato nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.;

che, con ricorso del 18(19).11.2003, la S. aveva dovuto intraprendere il giudizio di ottemperanza, dinanzi al TAR Lazio che il giudizio di ottemperanza, benchè anch’esso d’indole giurisdizionale, costituiva un giudizio autonomo ed eventuale rispetto a quello di cognizione che, quindi, la domanda d’indennizzo, introdotta nel 2004, era inammissibile e/o improcedibile per decadenza ai sensi della L. n. 89 del 2001, artt. 4 e/o 6, rispetto al giudizio di cognizione, essendo decorso il prescritto termine semestrale dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cognizione e, invece, era infondata in relazione al giudizio di ottemperanza ancora in corso, non affetto da irragionevole durata.

Avverso questo decreto la S. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 27.04.2006 e depositato memoria. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata fissata per l’esame in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso, manifestamente fondato.

All’adunanza camerale del 5.05.2009, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di diritto controversa anche in questa sede, adottata la quale è stata fissata l’odierna adunanza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno dell’impugnazione la S. deduce:

1. Violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e dell’art. 2.

Contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 26, art. 35, dell’art. 6, p. 1 e dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Contestuale contraddittorietà della motivazione, art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 26, art. 35 e sull’art. 6 paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti Umani, sulla determinazione del concetto di processo, procedimento cui riferire la durata irragionevole e le violazioni della Convenzione.

2. Violazione degli artt. 117 e 111 Cost., italiana.

Violazione dell’art. 26 e art. 35, dell’art. 6, par. 1, dell’art. 13 e dell’art. 41 CEDU. Violazione L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, e al rinvio della stessa legge alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo Violazione art. 13 della Convenzione ed omessa immediata e diretta applicabilità della stessa in Italia.

Essenzialmente la S. si duole che ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001, della determinazione della complessiva durata del processo e del conseguente accertamento del dedotto danno sia mancata la considerazione unitaria del giudizio di ottemperanza e di quello precedente, la cui decisione finale a lei favorevole non aveva avuto spontanea attuazione da parte dell’ente pubblico soccombente. I motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, non sono fondati.

Occorre premettere che in tema di giudizio di cassazione, l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (cfr tra le altre, cass. 200713748; 200723842).

Nel merito le doglianze della ricorrente devono essere disattese alla luce del condiviso principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 27365 del 2009, secondo cui “In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono “diritti e obblighi”, ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi. Ne consegue che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi. Pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e, perciò, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza”.

Conclusivamente, essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio, il ricorso deve essere respinto. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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