Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24019 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14136-2018 proposto da:

(OMISSIS) CASO ARL – COOPERATIVA AGRICOLA MONTANA DI PRODUZIONE IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CARONCINI 6, presso lo

studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, che la rappresenta e difende

per procura speciale allegata al ricorso

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) CASO ARL IN LIQUIDAZIONE; AGRIFRACTORING SPA IN

LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO; S.F.O.;

F.P.;

F.M.; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO

DI PERUGIA

– intimati –

avverso la sentenza n. 242/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dalla (OMISSIS) CASO a r.l. – Cooperativa agricola montana di produzione in liquidazione, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Spoleto ne aveva rigettato l’opposizione alla dichiarazione di fallimento emessa dallo stesso Tribunale in data 18 agosto 2006, su istanza della Agrifactoring S.p.a. in liquidazione in Concordato preventivo.

La predetta Soc. Coop. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, corredato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto difese.

A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo si lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., nel testo antecedente alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, dell’art. 18 L.Fall., in relaione all’art. 36 bis L.Fall., così come introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 33”, poichè il disposto dell’art. 36-bis L.Fall. – per cui “tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale” – attesterebbe che invece i restanti termini, compreso quello previsto dall’art. 18 L.Fall., sono soggetti alla sospensione feriale (nella specie dal 1 al 31 agosto 2015), con la conseguenza che il termine cd. lungo per l’appello della sentenza del Tribunale “pubblicata il 10 marzo 2015 scadeva il 10 aprile 2015” (rectius 2016), donde la tempestività dell’appello inoltrato alla notifica a mezzo posta il 7 aprile 2015 (rectius 2016).

2.1. Il motivo è infondato, poichè la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica (ai sensi della citata L., successivo art. 3, in relazione all’art. 92 Ordinamento giudiziario di cui al R.D. n. 12 del 1941) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e gradi del giudizio (ex multis Cass. 622/2016, 12625/2010, 19978/2009, 9807/2003, 3252/1995).

2.2. A fronte di un così inequivocabile dato normativo, risulta destituita di fondamento la pretesa lettura a contrario dell’art. 36-bis L.Fall. (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 33, in vigore dal 16 luglio 2006), il quale si limita a chiarire la non soggezione alla sospensione feriale dei termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 L.Fall., senza incidere sulla medesima regola già vigente per l’appello previsto dall’art. 19 L.Fall., prima della riforma di cui al menzionato D.Lgs. n. 5 del 2006, entrata in vigore il 16 luglio 2006.

3. Con il secondo mezzo si deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., nel testo antecedente alla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, e degli artt. 70,72 e 158 c.p.c., in relazione all’art. 17 L.Fall., così come integrata dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2”, poichè, stanti i motivi di nullità insanabile della sentenza rappresentati con i successivi motivi, il Pubblico ministero avrebbe potuto proporre appello in qualsiasi momento, anche dopo il suo ipotetico passaggio in giudicato “e, quindi, tale possibilità non può che estendersi anche alle altre parti del giudizio”.

4. Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 158 c.p.c e dell’art. 25L.Fall., poichè il giudice delegato non avrebbe potuto far parte del Collegio investito del reclamo contro la dichiarazione di fallimento, e, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio, a nulla rileverebbe che – come si legge nella sentenza impugnata – tale “motivo non fosse stato proposto con l’appello, l’eccezione provenisse da parte non legittimata alla partecipazione al giudizio d’appello (i soci intervenuti ad adiuvandum, il cui intervento è stato contestualmente dichiarato inammissibile) nè vi fosse stata previa istanza di ricusazione.

5. Il quarto mezzo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 145 c.p.c. e dell’art. 15L.Fall., in quanto il liquidatore della società fallenda non sarebbe comparso in sede prefallimentare per non aver mai ricevuto la notifica della convocazione, effettuata presso la sede della società a persona qualificatasi come “incaricata” che ha sottoscritto la relata di notifica con firma illeggibile, priva della indicazione di nome e cognome della stessa.

6. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 L.Fall., avuto riguardo alla inesistenza dei presupposti soggettivi della fallibilità (trattandosi di società agricola) e dello stato di insolvenza.

7. Il sesto mezzo lamenta infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L.Fall. e solleva questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., in quanto assoggetta i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima del 16 luglio 2006 alla legge anteriore, asseritamente meno favorevole al fallendo ai fini dei requisiti soggettivi di fallibilità.

8. Tutte le censure sopra sintetizzate sono inammissibili perchè assorbite dal rigetto del primo motivo – relativo alla dichiarata tardività dell’appello – anche alla luce del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, di cui all’art. 161 c.p.c., comma 1, che comporta il passaggio in cosa giudicata della sentenza non tempestivamente impugnata, con conseguente sanatoria delle eccepite nullità insanabili (nel (OMISSIS) di specie invero puntualmente respinte dal giudice d’appello), essendo esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis solo nel (OMISSIS) di inesistenza della sentenza (Cass. Sez. U, 20934/2011; Cass. 4664/2008, 13069/2002, 8393/1996).

9. L’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.

10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti cinque.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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