Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24019 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 24/11/2016), n.24019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15556-2012 proposto da:

F.G.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,

presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 29/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Presidente e Relatore Dott. CHINDEMI DOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

dell’Avvocato CIMETTI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello proposto da F.G.T., confermando il provvedimento di iscrizione ipotecaria per morosità nel pagamento di tributi iscritti a ruolo da parte di Equitalia Nomos s.p.a. per un totale di Euro 12.760,19, determinando in Euro 1.800 la condanna alla spese del ricorrente per entrambi i gradi di giudizio da rifondere alla concessionaria.

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo sette motivi; l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Motivazione semplificata.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1. Col primo motivo parte ricorrente censura, sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ritenuta non necessità dell’omessa comunicazione dell’atto di intimazione, quale presupposto per poter effettuare gli atti dell’esecuzione forzata, essendo trascorso oltre un anno tra la notifica del ruolo e la successiva iscrizione ipotecaria; col secondo motivo censura, sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’omessa pronuncia in ordine alla mancata indicazione, nella motivazione dell’atto, delle condizioni che costituiscono i necessari presupposti per l’iscrizione ipotecaria;col terzo motivo lamenta, sub art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, l’erronea valutazione dei giudici di appello in ordine al divieto di utilizzare la sottoscrizione automatizzata e l’omessa motivazione in ordine all’assenza del provvedimento dirigenziale necessario per la sottoscrizione dell’atto impositivo;col quarto motivo lamenta, sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la mancanza di rappresentanza del soggetto che aveva apposto la sottoscrizione automatizzata sull’atto in quanto nessuna delega era stata allegata o indicata nell’atto impugnato; con il quinto motivo censura, sub art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la sentenza in ordine alla valutazione relativa alla dedotta mancanza di informazioni in merito alla tipologia del tipo di tributo e all’anno di riferimento; col sesto motivo eccepiva l’erroneità della sentenza per la ritenuta non necessaria indicazione del responsabile del procedimento; col settimo motivo lamentava l’erronea valutazione, sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in ordine alla eccepita duplicazione delle spese d’iscrizione e cancellazione di ipoteca; con l’ultimo motivo infine censura, sub art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la sentenza per non avere distinto, in ordine alla condanna di primo grado, tra spese, onorari e diritti.

2. E’ fondato ed assorbente degli altri il primo motivo di ricorso. La Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità ” (Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).

Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, ancorchè erroneamente dedotto ex art. 50, comma 2, e non il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77.

Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo. L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’ intero giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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