Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24019 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2018, (ud. 09/04/2018, dep. 03/10/2018), n.24019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paol – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12862/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Irplast s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Nunzio Lanteri, con domicilio

eletto presso lo studio Santoro sito in Roma, via della Camilluccia,

535;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 58/1/11, depositata il 1 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2018

dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 1 febbraio 2011, di accoglimento dell’appello proposto dalla Irplast s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2003, era stata rettificata la dichiarazione a seguito del disconoscimento della deducibilità dal reddito degli interessi corrisposti ad istituti di credito in relazione ad un’operazione di leasing;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che, in relazione a tale operazione, consistente nella cessione da parte della contribuente alla Locafit s.p.a. del diritto di superficie su terreni e nell’impegno assunto da quest’ultima di costruire sugli stessi edifici di varia natura, a loro volta ceduti in leasing alla contribuente, l’Ufficio aveva contestato che per il versamento dei canoni di leasing erano state pattuite modalità “anomale”, in quanto era previsto un maxicanone di Lire 12 mld., da pagarsi immediatamente e tale da compensare il prezzo di acquisto, idonee a determinare una carenza di liquidità della contribuente medesima coperta con operazioni bancarie i cui costi dovevano considerarsi “elusiva mente” dedotti dal reddito;

– il giudice di appello, in riforma della decisione della Commissione provinciale, ha accolto il gravame, ritenendo che non sussisteva “la necessaria prova, anche indiziaria, della natura oggettivamente e esclusivamente o anche solo prevalentemente elusiva dell’operazione economica”;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resistite con controricorso la Irplast s.p.a.;

– il Pubblico Ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;

– la Irplast s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– occorre preliminarmente rilevare che con la memoria depositata la società contribuente ha allegato la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, depositata il 10 novembre 2011, con cui, in relazione all’avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione, relativamente all’anno 2004, (anche) degli interessi passivi corrisposti in relazione alla medesima operazioni di leasing sul presupposto della loro indebita deduzione, avrebbe accolto il ricorso della contribuente;

– aggiunge che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso tale pronuncia non avrebbe interessato il capo della sentenza relativa alla ripresa in oggetto, per cui la statuizione avrebbe acquisito autorità di cosa giudicata;

– la documentazione prodotta a sostegno dell’allegazione offre pieno riscontro di quanto affermato dalla parte, evidenziando, in particolare, da un lato, che la ripresa a tassazione interessata dalla richiamata pronuncia investe la medesima operazione oggetto del presente giudizio, dall’altro, che con il menzionato atto di appello l’Agenzia delle Entrate dichiara espressamente, in premessa ai motivi articolati, che “non intende appellare il capo della sentenza concernente il recupero di cui al punto 1.c dell’avviso di accertamento, relativo a interessi passivi non inerenti su cessione di diritto di superficie per Euro 188.420,00”;

– l’effetto vincolante del giudicato formatosi sulla statuizione di infondatezza del recupero a tassazione degli interessi passivi dedotti dall’impresa per l’anno 2004 si estende anche al presente giudizio, relativo ad atto impositivo emesso per l’annualità precedente, non trovando ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, come nel caso in esame, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (cfr. Cass. 1 luglio 2015, n. 13489; Cass. 8 aprile 2015, n. 6953);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– in considerazione della complessità della vicenda, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA