Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24018 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 06/09/2021), n.24018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 9579/2020 r.g. proposto da:

P.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Michele Pellitteri,

presso il cui studio elettivamente domicilia in Casteltermini (AG),

al Viale Matteotti n. 20.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SOC. COOP. A R.L. (OMISSIS), in persona del curatore Avv.

D.N.V..

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI AGRIGENTO depositato il giorno

06/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. L’Avv. P.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Agrigento che, in parziale accoglimento dell’opposizione, L. Fall., ex art. 98, da lui proposta, lo ha ammesso al passivo del fallimento della Soc. Coop. a r.l. (OMISSIS), in via chirografaria, per gli ulteriori importi (rispetto a quelli già ammessi, in privilegio ed in chirografo, dal giudice delegato), di Euro 44.767,00, per compensi, e di Euro 2.665,26, per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, in relazione all’attività professionale dal medesimo legale “prestata nel giudizio di primo grado e nei procedimenti cautelari tutti meglio indicati in parte motiva”. La curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale ha negato il riconoscimento dell’invocato privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, in relazione alla somma di Euro 44.767,00, oltre accessori di legge, così opinando: “Al riguardo, la decisione del GD – che ha riconosciuto il privilegio dando rilievo al biennio antecedente (alla. Ndr) data della dichiarazione di fallimento della società debitrice, individuando in essa il momento di cessazione del complessivo rapporto professionale con la società -, appare in linea con gli arresti della giurisprudenza che evidenziano come il biennio, ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui compensi professionali di cui all’art. 2751-bis c.c., n. 2, decorre dal momento in cui l’incarico è stato portato a termine o è comunque cessato, perché in quel momento il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile. In argomento va richiamata, peraltro, una pronuncia del giudice di legittimità (Cass. n. 569 del 22/1/1999) secondo cui limite biennale risponde anche all’esigenza di contemperare l’interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all’esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori”. Orbene, non va sottaciuto che, una volta concluso il giudizio di primo grado con sentenza del Tribunale di Palermo pubblicata il 13.10.2015, il difensore era nelle condizioni di richiedere il pagamento del suo credito professionale maturato per quel grado di giudizio e per i sub procedimenti cautelari, anziché continuare a maturare ulteriori crediti con la proposizione dell’atto di appello. In questa direzione anche una successiva pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. sez. V I, 20/02/2012, n. 2446) chiarisce che ai fini dell’applicazione dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c., “non è il complessivo rapporto professionale che deve essere preso in considerazione ma distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto, come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio”.

CONSIDERATO CHE:

1. Il formulato motivo di ricorso pone la seguente questione: ove un legale abbia patrocinato un cliente, successivamente dichiarato fallito, in più gradi di giudizio, che hanno avuto inizio e (magari anche) fine nell’arco di molti anni, si è di fronte ad un incarico unico, terminato (eventualmente) con l’ultimo grado di giudizio, oppure a distinti incarichi relativi a ciascun grado?

1.1. La risposta, in un senso o nell’altro, ad un siffatto interrogativo influisce anche sulla individuazione del concreto ambito applicativo del privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., n. 2, in relazione al credito che quel legale intenda insinuare, poi, al passivo del sopravvenuto fallimento del proprio cliente.

RITENUTO CHE:

Trattandosi di tematica (con intuibili, notevoli riflessi pratici) che impone di tenere conto non solo della giurisprudenza di legittimità formatasi – quanto alla peculiare attività svolta dal professionista avvocato – in relazione all’interpretazione dell’art. 2751-bis c.c., n. 2, ma anche di quella afferente il tema della prescrizione del credito dell’avvocato ai sensi dell’art. 2957 c.c., comma 2, è opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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